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LIBRETTI AL PORTATORE: Siamo al capolinea

“Capolinea per i libretti al portatore” Il termine è perentorio: entro il 31 gennaio 2005, i possessori di libretti al portatore con saldo superiore a 12.500,00 euro, dovranno estinguerli, rendendo nominativa la disponibilità della corrispondente risorsa finanziaria.

Si pensi che il divieto di detenzione di libretti al portatore con saldo superiore alla predetta soglia, esiste dal 1991 (comma 2 bis dell’art.1 della legge nr.197/1991), nella realtà completamente disatteso a causa dell’assenza di una qualunque sanzione (norma in bianco).

Il decreto legislativo del febbraio 2004, ampliando il contenuto dello stesso comma, ha fissato un termine perentorio nell’estinzione di tali libretti, quale appunto il 31 gennaio p.v., pena pesanti sanzioni ai ritardatari, fino al 20% per saldi fino ad euro 250.000,00, ovvero dal 20% al 40% per saldi superiori.

Trattasi di una norma volta ad assecondare una raccomandazione del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) esistente fin dal 1989 (10° raccomandazione), secondo la quale, bisogna evitare l’anonimato nell’accensione di qualunque rapporto (1).

Dalla lettura del richiamato decreto legislativo sembra comprendere la ...

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