Falcone consunting SRL

L’AVVOCATO CONSERVA IL FALDONE PER 10 ANNI

Domanda: Un avvocato è tenuto a conservare la documentazione della prestazione fornita al cliente (lettere, atti del processo etc.) anche dopo il pagamento della fattura? In caso di risposta affermativa, dove devono essere conservati i “faldoni”? Per quanti anni?

Come devono essere distrutti? Ad esempio, la documentazione di una controversia conclusasi con sentenza di febbraio 2009 ed emissione di fattura in data 1° febbraio 2009 fino a quando deve essere conservata? E se trattasi di attività extra processuale?


Risposta: La risposta è affermativa. In merito alla conservazione della documentazione dei clienti il Codice deontologico forense prescrive all’articolo 42 che <<l’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. L’avvocato può trattenere  copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ...
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