CONFISCA PER EQUIVALENZA Reati tributari
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso con ordinanza del 12 febbraio 2008, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di S.B., iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza del 12 febbraio 2008, il Giudice dell'udienza preliminare di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 200, 322-ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevedono «la confisca obbligatoria [.] di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrisp ondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi precedentemente alla loro entrata in vigore»;
che il rimettente premette di aver applicato a un imputato, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per alcuni reati in materia tributaria e fallimentare (specificati nell'ordinanza di rimessione) commessi fino al 27 settembre 2005 e che, successivamente a tale pronuncia, il difensore ha avanzato istanza di dissequestro della somma di denaro sequestrata all'imputato nel corso del procedimento;
che, ad avviso del rimettente, la restituzione di tale somma, pur essendo «atto dovuto» - in quanto il denaro non è ricollegabile all'attività delittuosa -, è impedita dall'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2008, del denunciato art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, secondo cui «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale»;
che infatti, per effetto ...

