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CONFISCA PER EQUIVALENZA Reati tributari

ORDINANZA N. 97

ANNO 2009


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco       AMIRANTE           Presidente

- Ugo             DE SIERVO            Giudice

- Paolo           MADDALENA               "

- Alfio           FINOCCHIARO             "

- Alfonso         QUARANTA                "

- Franco          GALLO                   "

- Luigi           MAZZELLA                "

- Gaetano         SILVESTRI               "

- Sabino          CASSESE                 "

- Maria Rita      SAULLE                  "

- Giuseppe        TESAURO                 "

- Paolo Maria     NAPOLITANO              "

- Giuseppe        FRIGO                   "

- Alessandro      CRISCUOLO               "

- Paolo           GROSSI                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso con ordinanza del 12 febbraio 2008, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di S.B., iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2008.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.

    Ritenuto che, con ordinanza del 12 febbraio 2008, il Giudice dell'udienza preliminare di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 200, 322-ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevedono «la confisca obbligatoria [.] di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrisp ondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi precedentemente alla loro entrata in vigore»;

    che il rimettente premette di aver applicato a un imputato, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per alcuni reati in materia tributaria e fallimentare (specificati nell'ordinanza di rimessione) commessi fino al 27 settembre 2005 e che, successivamente a tale pronuncia, il difensore ha avanzato istanza di dissequestro della somma di denaro sequestrata all'imputato nel corso del procedimento;

    che, ad avviso del rimettente, la restituzione di tale somma, pur essendo «atto dovuto» - in quanto il denaro non è ricollegabile all'attività delittuosa -, è impedita dall'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2008, del denunciato art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, secondo cui «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale»;

    che infatti, per effetto ...

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