CONDANNATO PER RICICLAGGIO? Indulto ammesso
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di T.C. con ordinanza del 24 maggio 2007, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), nella parte in cui non stabilisce che l'indulto concesso dalla medesima legge non si applica al delitto previsto dall'art. 648-ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), limitatamente all'ipotesi in cui «l'impiego in attività economiche o finanziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenien ti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
che il rimettente riferisce di essere investito, quale giudice dell'esecuzione, dell'istanza di applicazione dell'indulto presentata dal difensore di una persona condannata, con sentenza irrevocabile, alla pena di cinque anni di reclusione ed euro diecimila di multa per il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen.;
che, secondo le inequivoche indicazioni contenute nella motivazione della sentenza di condanna, il fatto criminoso - commesso fino al 1994 - era consistito nell'investimento nel capitale di due società a responsabilità limitata di denaro proveniente dall'attività di traffico di stupefacenti posta in essere, anche a livello internazionale, da una vasta e articolata organizzazione criminale, avente tale scopo;
che, ciò premesso, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 2006, nella parte in cui non esclude dall'indulto il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen., allorché la condotta criminosa concerna - come nella specie - proventi della produzione o del traffico di sostanze stupefacenti;
che il rimettente osserva come - alla luce della giurisprudenza costituzionale - l'inclusione o l'esclusione di determinati reati dall'ambito applicativo di provvedimenti di clemenza sia rimessa al legislatore, le cui valutazioni si sottraggono al sindacato di costituzionalità, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione: ottica nella quale ...

