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CASO "ABU OMAR" & SEGRETO DI STATO Inammissibile il ricorso contro il Presidente del Consiglio

SENTENZA  N. 106

ANNO 2009


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco       AMIRANTE           Presidente

- Ugo             DE SIERVO            Giudice

- Paolo           MADDALENA               "

- Alfio           FINOCCHIARO             "

- Alfonso         QUARANTA                "

- Franco          GALLO                   "

- Luigi           MAZZELLA                "

- Gaetano         SILVESTRI               "

- Sabino          CASSESE                 "

- Maria Rita      SAULLE                  "

- Giuseppe        TESAURO                 "

- Paolo Maria     NAPOLITANO              "

- Giuseppe        FRIGO                   "

- Alessandro      CRISCUOLO               "

- Paolo           GROSSI                  "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato insorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, ed il Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale, in relazione: ad atti compiuti nel corso delle indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sulla base di fonti di prova e in relazione a circostanze coperte dal segreto di Stato, concernenti il sequestro di persona in danno di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar; alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla medesima Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 5 dicembre 2006; al conseguente decreto che dispone il giudizio adottato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 16 febbraio 2007; alle note del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2005 n. USG/2.SP/1318/50/347, del 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 e del 5 giugno 2007 ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707; alle ordinanze del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale, emesse in data 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008; alle note del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008 n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347 e del 6 ottobre 2008 n. 6000.1/42025/GAB, giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 2 e 3 del 2007), della Procura de lla Repubblica presso il Tribunale di Milano (ricorso n. 6 del 2007), del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 14 del 2008) e del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale (ricorso n. 20 del 2008), notificati, rispettivamente, il 10 maggio e il 2 ottobre 2007, il 17 luglio e il 22 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 17 maggio e il 9 ottobre 2007, il 23 luglio e il 30 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 2, 3 e 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007 ed ai nn. 14 e 20 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito.

    Visti gli atti di costituzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale;

    udito nella udienza del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

    uditi gli avvocati dello Stato Ignazio Francesco Caramazza e Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Alessandro Pace per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e l'avvocato Federico Sorrentino per l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e per il Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale.

Ritenuto in fatto

    1.- Tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le diverse Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, e Giudice monocratico della IV sezione penale del medesimo Tribunale), investite della trattazione del processo penale, e di seguito del dibattimento, in ordine alla ipotesi di sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, sono insorti cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato mediante la proposizione di altrettanti ricorsi, rispettivamente contrassegnati con i numeri 2, 3 e 6 del registro conflitti fra poteri del 2007 e i numeri 14 e 2 0 del registro conflitti fra poteri del 2008.

    2.- I primi due ricorsi (numeri 2 e 3 del 2007) sono stati proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del medesimo Tribunale.

    2.1.- In particolare, con il ricorso n. 2 del 2007 si è chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al pubblico ministero, in primo luogo, procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato (e segnatamente tutti quelli reperiti all'esito di attività di perquisizione e sequestro, eseguita presso la sede del SISMi di via Nazionale in Roma il 5 luglio 2006, contrassegnati come reperto D-19), documenti poi allegati alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona.

    Si contesta, infatti, alla Procura della Repubblica di Milano di avere violato il segreto di Stato per avere utilizzato «come prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini e come base della richiesta di rinvio a giudizio», l'intera documentazione integrante il suddetto reperto D-19, piuttosto che quella, «in larghissima parte identica» alla prima, trasmessa - oltretutto su espressa richiesta della predetta Autorità giudiziaria - dal Direttore del SISMi con nota del 31 ottobre 2006, ma "oscurata" in alcuni passaggi, in quanto idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi Servizi e rapporti tra Servizi italiani e stranieri. Costituirebbe, poi, ulteriore violazione del segreto di Stato la circostanza che tale documentazione integrale sia stata trasmessa dal medesimo organo giudiziario al Parlamento Europeo e sia stata pubblicata su internet.

    In secondo luogo, con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che la Procura milanese avrebbe svolto attività investigativa - ed esattamente intercettazioni telefoniche ed interrogatori di indagati - le cui specifiche modalità risulterebbero lesive del segreto opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Per un verso, infatti, sarebbero state effettuate intercettazioni telefoniche «a tappeto» su utenze «di servizio» del SISMi, e ciò pur nella consapevolezza - derivante dalla circostanza che il relativo contratto di telefonia mobile con il gestore fosse stato espressamente segretato, e che il gestore avesse avvertito i richiedenti magistrati delle esigenze di particolare riservatezza - che l'associazione ai numeri di utenza SISMi fosse coperta da segreto di Stato.

    Tale attività di intercettazione avrebbe consentito - secondo il ricorrente - per un effetto a catena di prendere cognizione di circa 180 utenze telefoniche «coperte» e di svelare l'intero sistema delle reti di comunicazione del Servizio, nonché l'identità di ben 85 soggetti ad esso appartenenti, oltre quella di altri vari soggetti appartenenti ad organismi informativi stranieri.

    Per altro verso, poi, integrerebbe un'ulteriore violazione delle prerogative del ricorrente in materia di segreto di Stato la condotta dei pubblici ministeri consistita, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nel «forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato». Condotta, questa, che si sarebbe articolata ora con la negazione dell'esistenza di un segreto di Stato, ora con l'invito a violarlo, ora qualificando la mancata risposta per opposizione di segreto come rifiuto di rispondere: fino al punto di richiedere incidente probatorio, in data 18 settembre 2006, onde accertare i rapporti tra SISMi e CIA, vale a dire rapporti coperti da segreto di Stato, in virtù di leggi, diretti ve e provvedimenti puntuali.

    Analoga censura viene svolta con riferimento all'incidente probatorio - consistente nell'interrogatorio di taluni degli indagati al fine di accertare, secondo il ricorrente, circostanze anch'esse oggetto di segretazione - effettuato il 30 settembre 2006.

    Su tali basi, quindi, il ricorrente ha concluso affinché alla declaratoria di non spettanza, alla Procura milanese, del potere di operare secondo le modalità sopra meglio indicate consegua l'annullamento degli atti di indagine e della richiesta di rinvio a giudizio basata anche su di essi.

    2.1.1.- Dichiarato da questa Corte ammissibile il conflitto con l'ordinanza n. 124 del 2007, si è costituita in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero per la sua reiezione.

    Essa, nel riassumere i tre profili di menomazione lamentati dal Presidente del Consiglio dei ministri, rivendica l'assoluta correttezza del proprio operato.

    Evidenzia, pertanto, che «nessun segreto è mai stato opposto rispetto a documenti facenti parte degli atti del procedimento, né a fortiori documenti segretati sono mai stati utilizzati nell'indagine ed ai fini della richiesta di rinvio a giudizio»; che nessuna utenza telefonica risultava coperta dal segreto di Stato, posto che i gestori di telefonia mobile presso cui dovevano essere disposte le intercettazioni si erano limitati ad affermare (trattandosi di utenze non intestate a privati ed assegnate ad "Ente istituzionale") l'esistenza di «esigenze di particolare riservatezza contrattuali», senza che a tale espressione potesse attribuirsi la valenza di apposizione di segreto e stante, in generale, l'inesistenza di qualsivoglia divieto ex lege in relazione all'intercettabilità delle comunicazioni intervenute su utenze telefoniche usate da appartenenti al SISMi; che, infine, nessuno tra gli appartenenti al Servizio, esaminati come persone informate sui fatti o interrogati come indagati, ha subíto la benché minima pressione o prevaricazione.

    Ciò premesso, la Procura di Milano eccepisce la non opponibilità del segreto di Stato in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, attesa «la natura eversiva dell'ordine costituzionale» che li connoterebbe.

    A tale categoria, infatti, sarebbero da ricondurre non «i soli fatti politicamente eversivi in senso stretto», ma anche «quei fatti illeciti che contrastino con i "principi supremi" del nostro ordinamento, tra cui le norme costituzionali che garantiscano i diritti inviolabili dell'uomo»: nella specie, ciò sarebbe avvenuto attraverso le c.d. "consegne straordinarie", vale a dire il sequestro, sul territorio nazionale, di persone da tradurre manu militari in altri Paesi, per essere ivi interrogate con l'uso di violenza fisica o morale.

    In subordine, escluso che il Presidente del Consiglio dei ministri, con la nota dell'11 novembre 2005, abbia inteso apporre il segreto di Stato, la Procura di Milano deduce l'illegittimità della successiva nota del 26 luglio 2006. Essa, infatti, sarebbe illegittima per una serie di ragioni: perché affetta da eccesso di potere, affermando un fatto che «non risponde a verità»; perché appone il segreto di Stato a vicende inerenti «fatti eversivi dell'ordine costituzionale»; perché, affermando di procedere alla conferma del segreto precedentemente apposto, non indica come e quando l'apposizione sarebbe avvenuta, né specifica le ragioni essenziali dell'apposizione del segreto; perché, infine, pretende di attribuire efficacia retroattiva alla nota precedentemente emessa.

    2.1.2.- Le parti confliggenti hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusioni depositando memorie in occasione tanto dell'udienza del 29 gennaio 2008 (originariamente destinata alla trattazione del presente conflitto) quanto in quella del 10 marzo 2009.

    2.2.- Con il secondo dei predetti ricorsi (n. 3 del 2007), il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto un analogo conflitto nei confronti del Giudice per le indagini preliminari, anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Milano.

    Con tale ricorso si chiede a questa Corte - in forza dei medesimi argomenti sopra indicati, atteso che la violazione del segreto di Stato attribuita al Giudice dell'udienza preliminare costituirebbe una «automatica conseguenza della pregressa violazione, operata a monte dal P.M.» - di dichiarare che non spettava alla predetta Autorità giudiziaria, innanzitutto, acquisire ed utilizzare (sotto ogni profilo, direttamente o indirettamente) atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato, nonché prendere conoscenza degli stessi ed in base ad essi disporre − a fronte della richiesta formulata dal pubblico ministero a norma dell'art. 416 del codice di procedura penale − il rinvio a giudizio degli imputati e la fissazione dell'udienza di battimentale, così offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità.

     Alla declaratoria di non spettanza dovrebbe conseguire, secondo il ricorrente, tanto l'annullamento del decreto di rinvio a giudizio del 16 febbraio 2007, quanto l'ordine di restituzione dei documenti coperti da segreto di Stato ai loro legittimi detentori.

    2.2.1.- Dichiarato ammissibile da questa Corte anche tale conflitto con l'ordinanza n. 125 del 2007, sono intervenuti, «nell'interesse della Sezione GIP del Tribunale di Milano», sia «il Presidente f.f. della Sezione predetta» che «il Giudice per le indagini preliminari assegnatario del procedimento n. 1966/05», proponendo, altresì, «ricorso incidentale».

    Gli intervenienti reputano, infatti, che tutti gli atti richiamati dal Presidente del Consiglio dei ministri - ovvero la nota dell'11 novembre 2005 (con la quale, pur affermata l'estraneità del Governo e del SISMi al sequestro di persona, si ribadiva il vincolo del segreto in ordine alle informazioni relative ai rapporti tra il SISMi, il SISDe e gli organi informativi di altri Stati), la direttiva del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 (contenente un lungo elenco di materie da intendersi coperte dal segreto di Stato) e la nota del 26 luglio 2006 (con cui veniva accolta la richiesta della Procura di Milano di consegnare i documenti nella disponibilità del Ministro della difesa concernenti il sequestro di persona ed, in generale, la pratica delle extraordinary renditions) - comporterebbero «una compressione delle attribuzioni e dei poteri propri dell'autorità giudiziaria garantiti dall'art. 101 Cost.».

    3.- Con il ricorso n. 6 del 2007, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri né «disporre la segretazione di atti e notizie riguardanti le modalità progettuali, organizzative ed esecutive» del rapimento, «in quanto esse costituiscono "fatti eversivi dell'ordine costituzionale"», né, parimenti, «segretare notizie e documenti sia genericamente, sia immotivatamente, sia retroattivamente», in relazione alla stessa vicenda.

    Si duole, infatti, il ricorrente che, sebbene il Presidente del Consiglio dei ministri all'epoca in carica - premessa la «consapevole certezza» circa l'estraneità del Governo e del SISMi «rispetto a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro», ma comunque ribadito l'«indefettibile dovere istituzionale (di) salvaguardare, nei modi e nelle forme normativamente previsti, la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa idonea a recar danno agli interessi protetti» dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) - avesse manifestato, con nota dell'11 novembre 2005, la propria disponibilità a «fornire gli elementi di informazione ri chiesti nella misura in cui gli stessi risultavano partecipabili all'Autorità Giudiziaria», con successiva nota del 26 luglio 2006 comunicava, invece, alla Procura della Repubblica di Milano che su tutti i «fatti concernenti il sequestro », su tutte le vicende «che lo hanno preceduto» e «in generale» su «tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. "renditions" era stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio».

    In particolare, il ricorrente - nell'evidenziare di aver proceduto, sin dal maggio 2006, a diverse attività di indagine senza che mai fosse stato opposto alcun segreto di Stato, ma, anzi, con l'espressa assicurazione del Direttore del SISMi (già fornita alla Procura milanese con missiva dell'11 luglio 2006 e dallo stesso ribadita persino una volta assunta la qualità di indagato) circa l'inesistenza dell'apposizione del segreto di Stato alle vicende relative al sequestro di persona - lamenta che la predetta nota del 26 luglio 2006 non solo farebbe retroagire «il segreto sui fatti di causa all'11 n ovembre 2005 o ad altra data anteriore ancorché sconosciuta», così pretendendo di «incidere sulla celebrazione e/o sull'esito del processo» già instaurato, ma avrebbe reso, comunque, più difficoltosa «l'effettuazione di ulteriori indagini della Procura di Milano» su tali fatti, con violazione delle prerogative a quest'ultima spettanti a norma dell'art. 112 Cost.

    In forza, pertanto, di tali rilievi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto l'annullamento di entrambe le citate note emesse del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando - preliminarmente - l'esistenza di un profilo di contrasto con l'art. 12 della citata legge n. 801 del 1977. Ricorrerebbe, invero, nel caso di specie, un fatto riconducibile a quelli «eversivi dell'ordine costituzionale» per i quali la citata legge impedisce l'apposizione del segreto di Stato, atteso che l'ipotizzato sequestro di persona (come più in generale, si assume sempre nel ricorso, la pratica delle c.d. extraordinary renditions) si paleserebbe incompatibile con le regole che identificano lo Stato cost ituzionale, le quali impediscono che sul «territorio nazionale siano effettuati sequestri di persone da tradurre manu militari in altri Paesi, per essere ivi interrogate con l'uso, appunto, di violenza fisica o morale».

    Inoltre, il ricorrente ha così formulato il secondo motivo di impugnazione: «illegittimità della nota del 26 luglio 2006 perché falsamente afferma che il segreto di Stato sui fatti connessi al sequestro di persona sarebbe stato apposto dal suo predecessore. Eccesso di potere per errore o falsità dei presupposti». Con tali censure, il ricorrente ha posto in evidenza che la suindicata nota sarebbe contraria al principio che vieta l'apposizione retroattiva del segreto di Stato e ha ipotizzato anche la violazione della previsione di cui all'art. 16 della legge n. 801 del 1977, a causa della mancata enunciazione delle ragioni essenziali della segretazione.

    Di qui, pertanto, la richiesta di annullamento delle predette note ed inoltre, «se del caso», della direttiva del Presidente del Consiglio del 30 luglio 1985 n. 2001.5/07 (in quanto, ove fosse interpretata nel senso di imporre un generale divieto per l'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare tutte le informazioni ed i documenti attinenti ai rapporti tra Servizi italiani e Servizi stranieri, violerebbe del pari le prerogative costituzionali ad essa spettanti, imponendole, di fatto, un generale onere di richiedere, di volta in volta, al Presidente del Consiglio dei ministri, un'espressa deroga ad un segreto genericamente imposto) e della «Nota per la stampa» del 5 giugno 2007 dell'Ufficio Stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio», nella quale - in evidente contraddizione con la già citata nota del 26 luglio 2006 - si afferma che sul presunto rapimento non esiste agli atti del SISMi nessun documento e «quindi nessun segreto di Stato».

    3.1.- Dichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con l'ordinanza n. 337 del 2007, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso, giacché la Procura della Repubblica di Milano - in esito alla nota del 26 luglio 2006 (con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ribadiva l'esistenza del segreto di Stato) - aveva omesso di formulare interpello ai sensi degli artt. 202 o 256 cod. proc. pen., ritenendo (come si legge testualmente nel ricorso) «gli elementi acquisibili non essenziali per la definizione del processo, avendo già raccolto elementi di prova ritenuti sufficienti per esercitare l'azione penale».

    Tale affermazione - a parere della difesa statale - è idonea, in punto di diritto, a far ritenere il ricorso medesimo inammissibile per difetto di attualità e concretezza del conflitto, posto che, per affermazione del medesimo ricorrente, «non è dato ravvisare alcuna concreta ed attuale menomazione dei poteri attribuiti al P.M. dalla Costituzione».

    Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta, in subordine, che l'oggetto dell'indagine milanese possa considerarsi «fatto eversivo dell'ordine costituzionale» − identificato in quello «volto al mutamento dell'ordinamento per via rivoluzionaria o comunque violenta» − attesa la contestazione, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 605 cod. pen. (Sequestro di persona) e non già quello di cui all'art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

    Rileva, pertanto, che il Procuratore della Repubblica di Milano, ove avesse ritenuto illegittima - per tale ragione - l'apposizione del segreto di Stato, «avrebbe dovuto chiedere al GIP la qualificazione del reato ex art. 204 cod. proc. pen. ed, in caso di consenso sulla sua natura eversiva, darne comunicazione ad esso Presidente del Consiglio a norma del combinato disposto degli artt. 204 cod. proc. pen. e 66 disp. att. cod. proc. pen.»: e, solo in esito alla conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbe potuto proporre conflitto.

    Rivendica, infine, la difesa statale la legittimità dell'operato del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale - senza alcuna contraddizione o ambiguità - ha sempre inteso segretare, non indistintamente tutte le vicende connesse con il presunto rapimento, ma solo i rapporti tra Servizi nazionali e stranieri.

    3.2.- Le parti confliggenti hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusioni depositando memorie in occasione tanto dell'udienza del 29 gennaio 2008 (originariamente destinata alla trattazione anche del presente conflitto) quanto di quella del 10 marzo 2009.

    4.- I due ulteriori conflitti (ricorsi numeri 14 e 20 del 2008) concernenti la medesima vicenda sono invece insorti in relazione alla fase dibattimentale del processo relativo al presunto sequestro di persona e vedono contrapposti, a parti reciprocamente invertite, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano, titolare di tale dibattimento.

    4.1.- In particolare, con il ricorso n. 14 del 2008, il Presidente del Consiglio mira all'annullamento delle ordinanze istruttorie emesse dalla predetta Autorità giudiziaria il 19 marzo ed il 14 maggio 2008.

    Con il primo di tali provvedimenti il suddetto Giudice monocratico ha, innanzitutto, revocato la propria precedente ordinanza del 18 giugno 2007 con cui aveva sospeso, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., il processo pendente innanzi a sé (avendo, allora, ravvisato un nesso di pregiudizialità tra la decisione dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sopra illustrati e la definizione del giudizio sottoposto al suo esame).

    Inoltre, il medesimo giudicante - con quella stessa ordinanza del 19 marzo 2007 - ha disposto la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, ai «documenti non omissati» raccolti dal pubblico ministero (costituenti, cioè, il già citato reperto D-19), di «quelli omissati» successivamente trasmessi dal SISMi alla Procura milanese.

    Con la successiva ordinanza del 14 maggio 2008 la medesima Autorità giudiziaria ha ammesso, invece, l'escussione di tutti i testi indicati dal rappresentante dell'accusa ai numeri da 45 a 65 della propria lista, depositata a norma dell'art. 468 cod. proc. pen., su tutte le circostanze ivi indicate.

    Assume, difatti, il ricorrente che la scelta - compiuta dall'Autorità giudiziaria con la prima delle contestate ordinanze (quella del 19 marzo 2008) - di «procedere oltre nel dibattimento» lederebbe, «di per sé», le proprie attribuzioni costituzionali, «in quanto il principio di leale collaborazione sembrerebbe imporre al giudice del dibattimento il dovere di attendere l'esito del conflitto» (o meglio, dei conflitti già incardinati innanzi a questa Corte) «prima di utilizzare fonti di prova potenzialmente inutilizzabili perché coperte da segreto di Stato».

    Inoltre, parimenti lesiva delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe anche l'ordinanza del 14 maggio 2008, in quanto la scelta del giudicante di ammettere l'assunzione della prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, su tutte le circostanze dal medesimo indicate, non offrirebbe idonea garanzia per la salvaguardia del segreto di Stato. Ed invero, secondo il ricorrente, la decisione del giudice di riservarsi - in base ad una verifica non condotta ex ante, e dunque in sede di ammissione della prova, bensì compiuta ex post, vale a dire in occasione di assunz ione della stessa - l'esclusione soltanto di quelle domande che dovessero risultare «tese a ricostruire la tela dei più ampi rapporti CIA/SISMi» (consentendo, invece, quelle relative «a specifici rapporti tra soggetti appartenenti a detti organismi», in quanto volte ad individuare «ambiti di responsabilità personali collegati alla dinamica dei fatti di causa»), equivarrebbe ad affermare che «il segreto di Stato non può mai coprire una fonte di prova nell'accertamento di un reato», principio che «è esattamente l'opposto» di quello enunciato dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.) e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale.

    Sulla scorta, pertanto, di queste considerazioni il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al Giudice monocratico del Tribunale di Milano «né ammettere, né acquisire, né utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato e su tale base procedere ad istruttoria dibattimentale, così offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità», nonché, più in generale, di «procedere oltre nel dibattimento», nella perdurante pendenza dei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali «si discuta della utilizzabilità di atti istruttori e/o documenti perché compiuti od acquisiti in violazi one del segreto di Stato», annullando, per l'effetto, le citate ordinanze istruttorie emesse dal giudice milanese il 19 marzo ed il 14 maggio 2008.

    Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga «comunque» dichiarato che «non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nell'istruttoria dibattimentale enunciando come regola di cautela per rispetto del segreto di Stato sui rapporti tra SISMi e CIA il principio che tale segreto avrebbe ad oggetto "la tela dei più ampi rapporti CIA/SISMi" ma mai "specifici rapporti" idonei ad individuare "ambiti di responsabilità personale" con ciò capovolgendo la regola del rapporto esistente tra segreto di Stato e funzione giurisdizionale ed affermando la prevalenza del potere giudiziario all'accertamento del reato rispetto al potere presidenziale di segretare fonti di prova».

    4.1.1.- Dichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con l'ordinanza n. 230 del 2008, si è costituito in giudizio il Giudice monocratico del Tribunale di Milano per resistere all'iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri, della quale si è ipotizzata l'inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza.

    In primo luogo, il Giudice monocratico contesta, già in punto di fatto, l'affermazione del Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui «la riapertura del processo, da un lato, violerebbe il principio di leale collaborazione tra poteri e, dall'altro, lederebbe le medesime attribuzioni del Presidente del Consiglio, che egli ha inteso tutelare con la proposizione dei precedenti conflitti».

    Infatti, il resistente, per un verso, afferma di avere «provveduto ad estrapolare dal fascicolo dibattimentale i documenti su cui si erano focalizzati i precedenti conflitti (in particolare, il reperto D-19»), per altro verso sottolinea come le «uniche fonti di prova in tesi segretate e contenute nel fascicolo dibattimentale» siano «le trascrizioni delle intercettazioni», peraltro già «effettuate dal GIP» e non «ulteriormente trascrivibili» da esso giudice del dibattimento.

    Sulla base di tali rilievi la resistente Autorità giudiziaria ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità del presente ricorso «per difetto di interesse concreto ed attuale».

    Infatti, nel sottolineare come l'illustrata iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri appaia «strumentale» agli obiettivi di tutela da esso perseguiti «con i precedenti conflitti di attribuzione» (giacché anche il presente ricorso tenderebbe a salvaguardare il suo duplice interesse «a non veder utilizzate quelle fonti di prova che, nei precedenti ricorsi, aveva asserito essere segretate» ed inoltre «a prevenire l'evenienza che alcuni agenti o ex agenti dei Servizi depongano su fatti coperti da segreto di Stato»), il Giudice monocratico reputa che il conflitto qui in esame abbia «carattere meramente ipotetico», donde la sua inammissibilità (è citata, tra le molte, la sentenza n. 420 del 1995). < o:p>

    Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile, «non solo perché lamenta un rischio futuro ed eventuale», ma anche perché le stesse cautele adottate dal Giudice monocratico - e cioè la decisione di non utilizzare «le fonti di prova oggetto dei precedenti conflitti», quella, preannunciata, di sospendere nuovamente il processo ove si profili, al contrario, tale necessità, nonché, infine, l'avere ribadito che «i testimoni e gli indagati hanno l'obbligo penalmente sanzionato di opporre il segreto, qualora venga loro richiesto di deporre su fatti coperti da segreto» - impediscono «che quanto paventato possa inverarsi».

    In subordine, il Giudice monocratico deduce l'infondatezza del ricorso, innanzitutto «nella parte in cui lamenta la lesività dell'ordinanza dibattimentale del 19 marzo 2008».

    Non essendo, infatti, il rapimento in questione coperto da segreto di Stato, la resistente Autorità giudiziaria era titolare del «potere/dovere di svolgere il processo». Inoltre, il principio di leale collaborazione risulterebbe «impropriamente evocato», giacché esso implicherebbe, nella specie, «il dovere del giudice di non utilizzare acquisizioni probatorie oggetto di contestazione» davanti alla Corte costituzionale, «ma non invece il dovere di sospendere sine die il processo».

    Infondato sarebbe, infine, il ricorso anche «nella parte in cui lamenta la lesività dell'ordinanza dibattimentale del 14 maggio 2008».

    Ed invero, l'assunto del ricorrente, secondo cui la semplice ammissione della prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero «sarebbe, di per sé, suscettibile di "vanificare" l'istituto della segretazione», risulterebbe prima facie non fondata, se è vero che l'art. 202 cod. proc. pen. «affida la tutela del segreto di Stato al dovere, penalmente sanzionato, del testimone di astenersi su fatti segretati e non, invece, come sembra ritenere il Presidente del Consiglio, ad un divieto rivolto al giudice di ammettere testimoni su tali fatti».

    4.1.2.- Le parti confliggenti hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusioni depositando memorie in occasione dell'odierna udienza.

    4.2.- Infine, il ricorso n. 20 del 2008 è stato proposto dal predetto Giudice monocratico del Tribunale di Milano «in relazione alle due lettere del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), con cui è stato confermato il segreto di Stato opposto dai testimoni Sig.ri Giuseppe Scandone e Lorenzo Murgolo nel corso delle udienze dibattimentali rispettivamente del 15 e 29 ottobre 2008», e, «ove occorra», alla «lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008 (N. 6000.1/42025/GAB)».

    Ha premesso la ricorrente Autorità giudiziaria che il difensore di uno degli imputati, all'udienza dibattimentale del 15 ottobre 2008, ha depositato la suindicata lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2008, «inoltrata a tutti gli appartenenti o ex appartenenti ai Servizi chiamati a testimoniare» nel predetto giudizio, con la quale si rammentava loro l'esistenza del segreto di Stato su «ogni e qualsiasi rapporto fra Servizi italiani e Servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali», con conseguente dovere di oppo rre il segreto di Stato in relazione a «qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e stranieri» ancorché «in qualche modo collegato o collegabile» con il fatto storico del sequestro di persona.

    Deduce, altresì, che i testi Scandone e Murgolo - il primo escusso in relazione ad eventuali ordini o direttive, impartiti da uno degli imputati, il Generale Pollari, e diretti «a vietare ai propri sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, le cosiddette extraordinary renditions», il secondo, invece, richiesto «di ripetere quanto già riferito nel corso delle indagini preliminari in ordine ad alcuni suoi colloqui con l'imputato dott. Mancini e relativi al coinvolgimento di quest'ultimo nel sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con "gli americani" a Bologna» - opponevano il segreto di Stato, «richiamandosi alla citata lettera/direttiva» del 6 ottobre 2008.

    Ciò premesso, la ricorrente evidenzia che, con le citate note del 15 novembre 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri - nel rispondere ai due interpelli proposti dal giudicante ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen. - ha confermato il segreto opposto dai testi, motivando la propria duplice determinazione sia in ragione della necessità di «preservare la credibilità del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati» (e ciò in quanto «la divulgazione di notizie rivelatrici, anche di parti soltanto di tali rapporti, esporrebbe i nostri Servizi al rischio concreto di un ostracismo informativo da parte di omologhi stranieri, con evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento di attività informat iva presente e futura»), sia con l'«esigenza di riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità organizzative ed operative».

    Si è, inoltre, ribadita la sussistenza del segreto su «qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e stranieri» ancorché «in qualche modo collegato o collegabile» con il fatto storico costituito dal sequestro di persona oggetto del giudizio, con la specificazione che l'Autorità giudiziaria «è libera di indagare, accertare e giudicare il fatto di reato de quo, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti», con la sola esclusione, però, proprio perché «coperti da segreto», di «quelli che hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri».

    Orbene, poiché tali affermazioni - a dire del ricorrente - renderebbero «di fatto assai arduo il concreto e pieno esercizio dei poteri giurisdizionali», il Giudice monocratico del Tribunale di Milano ha ritenuto necessario proporre il presente conflitto.

    Con il relativo ricorso viene, innanzitutto, denunciata l'intrinseca contraddittorietà degli assunti del Presidente del Consiglio dei ministri: se il fatto di reato consistente nell'ipotizzato sequestro non è coperto da segreto, allora non dovrebbero esserlo «neanche le condotte degli imputati», giacché esse si atteggiano ad «elementi costitutivi» di tale fatto. Ne consegue, pertanto, che per il loro accertamento non si potrebbe precludere al giudice l'acquisizione e l'utilizzazione anche di quei mezzi di prova «che hanno tratto» ai rapporti tra agenti (o ex agenti) dei Servizi italiani e americani, ancorché «collegati o collegabili» alla commissione del reato, giacché ciò significa, in definitiva, proprio precludere all'Autorità giudiziaria «di conoscere fatti che proverebbero l'attiva partecipazione al delitto di un imputato (testimonianza Murgolo), ovvero l'estraneità di un altro (testimonianza Scandone)», inibendole, così, «di conoscere del "fatto di reato", che pure si afferma non essere segretato».

    Viene, inoltre, dedotta la violazione del principio di proporzionalità, giacché le esigenze sottese ai due atti di conferma del segreto (ovvero la necessità di preservare tanto «la credibilità del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati», quanto il «riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità organizzative ed operative»), avrebbero potuto essere garantite attraverso una distinzione - che il Presidente del Consiglio dei ministri, viceversa, non ha ritenuto di dovere compiere - tra «informazioni inerenti modalità organizzative ed operative dei Servizi, ovvero ra pporti di carattere generale e istituzionale con i Servizi stranieri, comprese eventuali intese che definiscano linee di condotta condivise», destinati a rimanere segreti, e, invece, «condotte concretamente poste in essere dai singoli agenti/imputati e che abbiano avuto incidenza causale sul fatto criminoso, liberamente conoscibili dal giudice».

    Con specifico riferimento, poi, alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, si ipotizza anche il contrasto con il «principio dell'anteriorità della segretazione», investendo l'atto del Presidente del Consiglio dei ministri quanto dal testimone «già riferito nel corso delle indagini preliminari» e, dunque, una notizia già divulgata (e come tale non più sottoponibile a segreto).

    Con specifico riferimento, da ultimo, alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo il ricorrente evidenzia «un'ulteriore anomalia». Infatti, a fronte di un interpello concernente «il ruolo eventualmente rivestito dall'imputato Mancini nel sequestro», il Presidente del Consiglio dei ministri, «muovendo da una "reinterpretazione"» dello stesso, ne avrebbe individuato l'oggetto - come conferma la motivazione incentrata sulla necessità di «preservare la credibilità del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati» - «in informazioni specificamente segretate (i rapporti CIA/SISMi)», con il che avrebbe «in sostanza eluso la richiesta di conferma, in contrasto con il principio di correttezza e lealtà».

    Infine, è dedotta - rispetto a tutti gli atti impugnati - anche la violazione del principio di correttezza e lealtà, atteso che il potere di segretazione non sarebbe stato esercitato, come invece doveroso, «in modo chiaro, esplicito ed univoco», considerato, in particolare, che l'affermazione del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui il fatto di reato oggetto del giudizio non è segreto, mentre lo sono «i mezzi di prova (.) che hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri», si risolverebbe «in una sorta di artificio retorico volto a mascherare, nella forma, l'effettiva portata della segretazione», la quale, «nella sostanza, diviene tanto ampia da comportare il rischio di uno svuotamento del potere/dovere del giudice di con oscere il reato nelle componenti oggettive e soggettive».

    Su tali basi, dunque, il giudice ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei ministri segretare «qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e stranieri» ancorché «in qualche modo collegato o collegabile» con il fatto storico costituito dall'ipotizzato sequestro di persona, né «precludere all'autorità giudiziaria ricorrente l'acquisizione e l'utilizzazione di tutti i mezzi di prova che "hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri"», né, infine, «confermare il segreto di Stato su notizie già rivelate nel corso delle indagini preliminari», per l'effetto annullando le due note del 15 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), e «ove occorra», la lettera de l Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008 (N. 6000.1/42025/GAB).

    4.2.1.- Dichiarato da questa Corte ammissibile il suddetto conflitto con l'ordinanza n. 425 del 2008, si è costituito in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri per resistere all'iniziativa assunta dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano.

    Rileva la difesa del resistente che il ricorso in esame risulta argomentato sulla base della dedotta violazione «di quattro principi costituzionali», ed esattamente: «il principio di legalità, che vieta di coprire con il segreto di Stato la commissione di reati; il principio di proporzionalità, che, se consentirebbe di segretare rapporti di carattere generale ed istituzionale con i Servizi stranieri, vieterebbe però la segretazione di specifiche relazioni conducenti a comportamenti criminosi; il principio della necessaria anteriorità della segretazione, che vieterebbe di segretare in un processo notizie già acquisite nel corso delle indagini preliminari; il principio di correttezza e lealtà, che sarebbe stato violato da ben du e Presidenti del Consiglio pro tempore a duplice titolo».

    L'Avvocatura generale dello Stato esclude che, nel caso di specie, possa ravvisarsi la violazione di ciascuno di tali principi.

    Quanto, in primo luogo, all'ipotizzato contrasto con il principio di legalità, la difesa statale nega che il Presidente del Consiglio dei ministri «abbia violato tale principio segretando il "fatto reato"» costituito dal sequestro di persona.

    Difatti, in ciascuna delle «apposizioni di segreto, dalla prima all'ultima», si sarebbe «chiaramente distinto», da un lato, il «fatto di reato, su cui non c'era segreto», e, dall'altro, la «organizzazione dei Servizi» ed «i rapporti fra Servizi italiani e stranieri», profili, questi secondi, «su cui il segreto era, invece, apposto».

    Né, d'altra parte, si può affermare - rileva sempre l'Avvocatura generale dello Stato, passando ad esaminare la dedotta violazione del principio di proporzionalità - che, nella specie, «il mezzo adoperato non sarebbe proporzionale al fine».

    Ed invero, nel sostenere l'ammissibilità della «segretazione di rapporti di carattere istituzionale con i Servizi stranieri», ma non di quelli «di carattere particolare idonei a fornire prova di fatti criminosi», il giudice milanese - sottolinea la difesa statale - «afferma il principio che il segreto di Stato non può mai coprire una fonte di prova utile all'accertamento di un reato», principio «che è esattamente l'opposto» di quello affermato dalla legge e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 86 del 1977, n. 110 e n. 498 del 1998).

    L'Avvocatura generale dello Stato esclude, poi, che sia ipotizzabile, nel caso in esame, la violazione del principio dell'anteriorità della segretazione.

    A suo dire, infatti, la ricorrente Autorità giudiziaria sarebbe incorsa in «tre errori concettuali» nel sostenere che la conferma espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri - in occasione della risposta alla procedura d'interpello relativa alla deposizione del teste Murgolo - riguarda circostanze già divenute ostensibili per effetto di dichiarazioni, rese sempre dal predetto testimone, allorché venne escusso nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen.

    Il primo di tali errori consisterebbe nel «disconoscimento del segreto di Stato come entità ontologicamente esistente sulla base della legge che lo definisce», la quale, invece, reca - nella formulazione tanto dell'art. 12 della legge n. 801 del 1977, quanto dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) - una definizione, secondo la difesa statale, «assolutamente puntuale», come tale idonea «a consentire a qualsiasi operatore del diritto di apprezzare la segretezza» di «atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno all'integrità dello Stato democratico» (ovvero, «della Repubblica», secondo la formulazione at tualmente vigente).

    Il secondo errore, al primo strettamente collegato, consisterebbe nel «ritenere che il segreto di Stato non possa essere apposto per categorie generali ma solo puntualmente e con il procedimento previsto dal codice di procedura penale».

    Per contro, già la lettura dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 801 del 1977 consentirebbe di riconoscere al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la difesa statale, «la emanazione di direttive volte a meglio individuare categorie di documenti, atti ed altre cose coperte da segreto di Stato».

    Non a caso, del resto, il Presidente del Consiglio dei ministri, dapprima con la circolare n. 2001 del 30 luglio 1983 (Direttive in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza) e poi con il d.P.C.m. dell'8 luglio 2008 (Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), emanato a norma dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007, ha stabilito che «sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attiv ità, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato», tra le quali «le relazioni con Organi informativi di altri Stati».

    Infine, il terzo errore addebitato dall'Avvocatura generale dello Stato alla ricorrente Autorità giudiziaria consisterebbe nell'avere ipotizzato «che il segreto di Stato venga meno quando esso sia già venuto a conoscenza di un certo numero di persone».

    È, però, la stessa giurisprudenza di legittimità ad affermare che attraverso l'ulteriore divulgazione di un atto segreto «vengono dati all'atto maggior risalto e diffusione» (Corte di cassazione, I sezione penale, sentenza del 24 settembre 1995 n. 10135), puntualizzando «che è irrilevante che gli atti o fatti segreti fossero già conosciuti», occorrendo pur sempre impedire «l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico» (Corte di cassazione, VI sezione penale, sentenza n. 35647 del 17 aprile 2004).

    Esclude, infine, l'Avvocatura generale dello Stato che ricorra la violazione del «principio di correttezza e lealtà», respingendo l'addebito di «ambiguità» rivolto ai Presidenti del Consiglio dei ministri succedutisi pro tempore nella titolarità della carica e basato sull'assunto che, «nelle loro apposizioni di segreto», essi avrebbero «sempre mal definito i confini del potere lasciato alla giurisdizione» nel presente caso, in particolare rendendo «conoscibile ed accertabile il mero fatto storico» costituito dal sequestro di persona oggetto dapprima di indagine e poi di giudizio - secondo quanto si legge testualmente nel presente ricorso per conflitto - «ma non le sue cause, non le condotte che lo hanno p osto in essere».

    Reputa, al contrario, la difesa statale che da una «lettura serena» delle note dell'11 novembre 2005, del 26 luglio 2006, del 2 ottobre 2007, del 6 ottobre 2008 e del 15 novembre 2008, emerga «il quadro preciso di una linea di continuità», in quanto il tema comune di tali atti è l'affermazione che non v'è alcun segreto sul fatto di reato del sequestro di persona, «ma sono coperte da segreto la organizzazione dei Servizi e le relazioni fra Servizio italiano e Servizi stranieri», ciò che per definizione confermerebbe che il segreto si riferisce «non a comportamenti ma a notizie acquisite dagli agenti del nostro Servizio attraverso comunicazioni di agenti stranieri e quindi filtrate nelle maglie della nostra organizzazione, di livello in livel lo».

    Quanto, poi, alla ulteriore specifica contestazione di «ambiguità» rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in carica, in ordine all'iniziativa da esso assunta (a norma dell'art. 202 cod. proc. pen.) in relazione alla deposizione del teste Murgolo, e cioè «di avere "reinterpretato" l'interpello del giudice, distorcendo il senso della domanda fatta al teste ed eludendo quindi la richiesta di conferma», la difesa statale reputa che essa vada «ribaltata».

    Si legge, difatti, nel ricorso - la difesa statale ne riproduce testualmente il passo - che «la testimonianza richiesta dal P.M. non verteva affatto sui rapporti internazionali del SISMi con gli organismi collegati ma aveva ad oggetto esclusivamente quanto riferito al teste dall'imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato».

    Ciò premesso, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia che dalla lettura delle registrazioni fonografiche che documentano il contenuto dell'esame del teste Murgolo emerge, in primo luogo, che la domanda del rappresentante dell'accusa era la seguente: «Poi però ci dica quello che . Lei ha riferito due pagine di ciò che le ha detto Mancini sugli accertamenti chiesti agli (recte: dagli) americani, sulle riunioni di Bologna. Quindi ci racconti tutto quello che le ha detto Mancini». Del pari, sempre dalle fonoregistrazioni, risulta che il testimone, a fronte di tale domanda obiettò di non poter rispondere «sugli accertamenti richiesti agli (recte: dagli) ame ricani», richiamando - sottolinea la difesa statale - la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Orbene, non coerente con il tenore della domanda e della risposta, intercorse tra il pubblico ministero ed il testimone, si presenterebbe - secondo l'Avvocatura generale dello Stato - proprio l'interpello formulato dal Giudice del dibattimento (e non certo la risposta data dal Presidente del Consiglio dei ministri), avendo l'Autorità giudiziaria richiesto di confermare se fosse «legittima l'opposizione del segreto di Stato da parte del teste Murgolo Lorenzo in ordine alla domanda relativa alla sua conoscenza di quanto confidenzialmente a lui riferito dall'imputato Marco Mancini» in ordine al ruolo rivestito da quest'ultimo nel sequestro di persona.

    Su tali basi, quindi, la difesa statale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

    4.2.2.- Anche in questo caso le parti confliggenti hanno, inoltre, ribadito le proprie posizioni e conclusioni depositando memorie in occasione dell'odierna udienza.

Considerato in diritto

    1.- Vengono all'esame di questa Corte - all'esito dell'udienza di discussione avvenuta il 10 marzo 2009, a porte chiuse, sulla base del provvedimento del Presidente della Corte in data 18 febbraio 2009 - i cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ricorsi numeri 2, 3 e 6 del 2007, nonché numeri 14 e 20 del 2008) insorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le diverse Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - anche in funzione di Giudice dell'udienza preliminare - e Giudice monocratico della IV sezione penale del medesimo Tribunale) investite del procedimento penale e, di seguito, del dibattimento, aventi ad oggetto l'ipotesi di reato di sequestro di persona perpetrato ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar.

    L'omogeneità dei ricorsi proposti ne giustifica la riunione, ai fini di una loro trattazione congiunta e dell'adozione di un'unica decisione.

    In limine, per l'esatta individuazione del thema decidendum, è necessario riassumere i termini dei singoli ricorsi proposti dai diversi soggetti confliggenti.

    1.1.- Con il ricorso n. 2 del 2007, proposto nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al pubblico ministero, in primo luogo, procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato (e segnatamente tutti quelli reperiti all'esito di attività di perquisizione e sequestro, eseguita presso la sede del SISMi di via Nazionale in Roma il 5 luglio 2006, ivi compresi quelli contrassegnati come reperto D-19), documenti poi allegati alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell'ipotizzato sequestro di persona.

    Si contesta, infatti, alla Procura della Repubblica di avere violato il segreto di Stato per avere utilizzato «come prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini e come base della richiesta di rinvio a ...

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