Lotta all'evasione fiscale …cominciamo dall'estero…
in futuro, per scongiurare lo “scudo fiscale” della tanto vituperata ma funzionale finanza creativa degli ultimi anni, i 25 stati membri dell’unione europea, fin dal giugno 2003, all’unanimità, approvarono la direttiva dell’euroritenuta sul risparmio (1).
di cosa si tratta?
con il decreto legislativo 18 aprile 2005, nr.84 (2), si è stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2005, gli interessi corrisposti sul risparmio amministrato da parte degli intermediari abilitati (banche, sim, sgr, poste etc.) a favore di cittadini “non residenti”, dovranno essere comunicati allo stato membro di residenza fiscale del titolare dei redditi da risparmio.
se, per esempio, un contribuente italiano, regolarmente residente nel nostro paese, dopo il 1° luglio p.v., riceve da una banca allocata a parigi, interessi attivi su un rapporto di conto ivi detenuto, l’amministrazione finanziaria italiana, a far data dal giugno 2006, riceverà una formale comunicazione dall’omologa francese.
la finalità della direttiva era e resta quello di coinvolgere alcuni paesi ad una maggiore trasparenza, in passato già rivelatisi particolarmente refrattari ad ogni forma di collaborazione come l’austria, il belgio ed il lussemburgo.
per tali paesi, l’ecofin ha proposto un periodo transitorio, durante il quale, in alternativa allo scambio di informazioni, sarà applicata una ritenuta alla fonte dal 15% al 35%, variabile in misura crescente fino al 2011. il gettito tributario derivante da tale ritenuta, sarà devoluto allo stato membro di residenza fiscale del percipiente gli interessi sui depositi, nella misura del 75%.
analoga ritenuta, sulla base di accordi già raggiunti, sarà effettuata dalla svizzera, liechtenstein, san marino, monaco e andorra.
per lo scambio di informazioni con tali paesi, è tutto rinviato a specifici accordi, in assenza dei quali, il periodo transitorio, potrebbe essere eterno.
alla luce della neonata legislazione, il comportamento dei nostri connazionali sarà più virtuoso? potrà essere effettivamente questo uno strumento più efficace per il contrasto alla evasione fiscale?
e’ una strada impervia e tortuosa, perché si tratta di convincere pochi (stati), circa l’esigenza di salvaguardare l’interesse di tanti (collettività), recuperando alla legalità una larghissima fascia di economia sottratta ad ogni forma di tassazione.
sovente, in passato, ho personalmente manifestato enorme interesse sulla opportunità di consentire all’amministrazione finanziaria di conoscere in tempo utile, partendo da soglie significative, l’ammontare degli interessi corrisposti dal sistema bancario alla clientela.
se il risultato finale sarà quello di una maggiore equità fiscale, sia pure partendo dall’estero, cominciando a incrociare i flussi dei capitali esportati, sarà un primo passo per contrastare con la necessaria efficacia una perdurante ed indomita evasione fiscale.
forse, ho un motivo in più per nutrire una maggiore fiducia.
bari, 31 maggio 2005
(1) direttiva 2003/48/ce del consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/ce del consiglio, del 26 aprile 2004.
(2) decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84

