APPALTI PUBBLICI: “il nolo a freddo della criminalità organizzata”
L’approvvigionamento di beni e servizi e la realizzazione di grandi opere da parte della pubblica amministrazione, ha spesso rappresentato, nel tempo, uno dei canali preferiti per la commistione di interessi “pubblico/privato”, non sempre trasparenti e meno che mai leciti.
Le vicende di “tangentopoli” ci hanno illustrato alcuni meccanismi perversi di intreccio fra economia e politica, che l’Autorità Giudiziaria e, ancor prima la stessa società civile, hanno abbondantemente condannato.
In questo quadro, le organizzazioni e/o imprese in odore di mafia, almeno in passato, operavano nel Mezzogiorno d’Italia, con l’intento di raggiungere gli stessi obiettivi ove, pur senza apparire, spesso riuscivano ad infiltrarsi, di fatto, se non nella fase formale della aggiudicazione, in quella materiale della realizzazione di opere pubbliche per svariati miliardi.
Agli inizi degli anni ’90, con la legge 19 marzo 1990, nr.55 (1), furono migliorati alcuni meccanismi nelle procedure di concessione degli appalti nella pubblica amministrazione, allo scopo di contenere, con maggiore efficacia, la recrudescenza mafiosa. Per meglio chiarire il concetto, riporto una breve sintesi degli accorgimenti normativi all’epoca introdotti:
• la presentazione di offerte o la partecipazione a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie erano iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate;
• le opere da subappaltare o da affidare a cottimo, ivi compresi gli impianti e i lavori speciali, non potevano superare il 40% dell’importo netto di aggiudicazione;
• nei confronti dell’impresa affidataria del subappalto o del cottimo non dovevano sussistere alcuno dei divieti che sono posti a carico di coloro ai quali sia stata applicata una misura definitiva di prevenzione (le c.d. misure di prevenzione di carattere personale ex legge nr.1423/1956, quali divieto e/o obbligo di soggiorno, sorveglianza speciale). le opere da subappaltare dovevano essere già state indicate dall’appaltatore all’atto della presentazione dell’offerta;
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