In tema di responsabilità del medico per morte del paziente (Cassazione Penale, sezione IV, Sentenza 4 - 11 marzo 2009 n. 10819)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE
Sentenza 4 – 11.3.2009, n. 10819
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Tribunale di Aosta condannava F.A. alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno di S.P., ritenendo provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'addebito di colpa professionale mossogli in relazione alla sua attività di medico convenzionato in servizio di Guardia Medica. Ad avviso del giudicante, il comportamento del dottor F. era stato caratterizzato da imperizia e negligenza, nonchè violazione della L.R. Valle d'Aosta 20 agosto 1993, n. 70 e del codice deontologico approvato dal Comitato Centrale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici il 3 ottobre 1998, art. 3, avendo erroneamente valutato i sintomi relativi alla S. - copiosa emorragia dalla vagina ed episodi di perdita di coscienza - quali riferitigli telefonicamente da C.R., presso la cui abitazione la S. si trovava, ed avendo omesso, in conseguenza di detta errata valutazione, di intervenire immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile nonostante i sintomi riferiti dal C. fossero tali da imporre un pronto interevento che, se posto in essere, avrebbe evitato la morte della S..
A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte d'Appello di Torino confermava l'impugnata decisione, disattendendo le tesi difensive finalizzate a dimostrare l'assenza di qualsiasi responsabilità del dottor F. e comunque la mancanza di prove in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta all'imputato ed il decesso della S..
Secondo la dinamica della vicenda, quale ricostruita dai giudici di merito, la mattina del xxx erano intercorse varie conversazioni telefoniche tra il C., il servizio "118" ed il F.: il C., nel descrivere i sintomi lamentati dalla S., aveva evidenziato che costei, sua ospite, rifiutava qualsiasi intervento sanitario o ricovero in struttura ospedaliera, e sarebbe di lì a poco rimasta sola in casa dovendo egli allontanarsi per recarsi al lavoro; la Corte d'Appello evidenziava che il dottor F., alla fine di detto iter telefonico, aveva acquisito la piena consapevolezza della gravità della patologia da cui era affetta la S., ben superiore a quella inizialmente codificata, si era reso conto che avrebbe dovuto convincere la paziente a sottoporsi alle cure mediche ed aveva infine avuto la certezza che senza un suo intervento sul posto, ed una sua specifica richiesta, i responsabili del "118" mai avrebbero inviato un'ambulanza presso l'indirizzo dove si trovava la S., posto che costei, pur necessitando di un intervento urgente, aveva fatto sapere che rifiutava le cure.
Muovendo da queste premesse fattuali, la Corte distrettuale motivava il suo convincimento, circa la ritenuta colpevolezza del F., con argomentazioni che possono così riassumersi: a) il F. si adagiò sull'impegno assunto dal C. il quale, facendo anche trasparire il proprio fastidio per la presenza della S. in quelle condizioni di salute presso la sua abitazione, aveva assunto l'impegno di cercare di convincere la donna a non rifiutare assistenza e terapie adeguate, aggiungendo che si sarebbe fatto sentire una volta acquisito il consenso della donna; b) il F. rimase inerte, nonostante il silenzio del C. si fosse protratto per ore, e pur nella consapevolezza della gravità delle condizioni della donna che sapeva essere rimasta sola in casa ; c) il C. aveva comunicato verso le 19,30 l'avvenuto decesso della S. ed il perito di ufficio aveva collocato l'ora della morte della donna intorno alle 15-15,30 di quello stesso giorno; d) secondo quanto riferito dal perito stesso, un tempestivo intervento, entro le 4 o 5 ore successive alla prima chiamata , con terapia infusionale, e successivamente anche trasfusionale, avrebbe avuto ottime probabilità di esito favorevole "quoad vitam"; e) le esaustive e convincenti considerazioni del perito di ufficio rendevano superflua la nuova perizia sollecitata dall'appellante.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo vizio motivazionale in ordine alla ritenuta colpevolezza con censure che possono così sintetizzarsi: a) alcun addebito poteva essere mosso al F. posto che questi aveva compreso la gravità delle condizioni della S., si era attivato presso la struttura sanitaria competente, non poteva abbandonare il servizio di cui era responsabile e non era stato informato della mancata telefonata del C.; b) la Corte di merito avrebbe del tutto apoditticamente disatteso le indicazioni del consulente della difesa sulla gravità della malattia della S. e sulla ineluttabilità dell'evento, non fornendo adeguata motivazione circa la ritenuta idoneità della terapia ipotizzata dal perito di ufficio a scongiurare l'evento, limitandosi, in proposito, ad affermazioni apodittiche prive di concreti riscontri; c) proprio gli scarni elementi disponibili in ordine al nesso di causalità, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad accedere alla richiesta difensiva di una perizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di ricorso, talune precisazioni si impongono preliminarmente in tema di prescrizione del reato, essendo indispensabile verificare se sia o meno già maturato il termine massimo di prescrizione.
Il fatto in relazione al quale il F. è stato condannato per il reato di omicidio colposo risulta avvenuto il xxx; al F. sono state riconosciute le attenuanti generiche: per completezza argomentativa, mette conto sottolineare che il giudizio di prevalenza operato già dal giudice di primo grado "sulla contestata aggravante" (per come si legge nelle premesse della sentenza oggetto del ricorso) appare in verità del tutto superfluo, posto che non è dato ravvisare nell'imputazione, quale riportata dalla Corte d'Appello in sentenza, alcuna aggravante, non potendo considerarsi tale nè la violazione della L.R Valle d'Aosta nè la violazione del codice deontologico: le uniche violazioni di legge che rilevano, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 589 c.p., sono quelle della normativa antinfortunistica e delle norme sulla circolazione stradale. Trattandosi dunque di reato punito con pena edittale massima di cinque anni, ed avuto riguardo alla diminuzione per le concesse attenuanti generiche, il termine massimo di prescrizione è pari a sette anni e mezzo, con termine di prescrizione, quindi, al 7 gennaio 2009. Tuttavia, dagli atti si rileva che nel corso del giudizio di primo grado vi fu un rinvio dall'udienza dell'11 marzo 2005 a quella del 13 maggio 2005 per impedimento dell'imputato dovuto a motivi di salute, con conseguente sospensione del corso della prescrizione per tale periodo (cfr. Sez. Un., n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002 - Rv. 220509, imp. Cremonese): di tal che, alla data odierna, la prescrizione (peraltro imminente) non si è ancora verificata.
Ciò posto, va rilevata la fondatezza, nei termini che di seguito saranno precisati, del motivo di ricorso concernente la ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato stesso e la morte della S..
La Corte d'Appello ha fondato il giudizio di sussistenza dei profili di colpa dell'imputato, sull'accertata condotta omissiva dello stesso per non essersi adeguatamente attivato, pur nella acquisita consapevolezza - sulla scorta dei sintomi descritti dal C. - della gravità delle condizioni della S. (copioso sanguinamento dagli organi genitali, con episodi più o meno frequenti di perdita di coscienza) e dell'abbandono in cui la S. stessa si sarebbe poi venuta a trovare, avendo il C. comunicato che si sarebbe comunque recato al lavoro lasciando, dunque, la donna sola in casa ; omissione poi protrattasi, come sottolineato dalla Corte, pur con il passare delle ore e nel perdurante silenzio del C. il quale aveva assunto l'impegno di tentare di convincere la S. a non rifiutare l'assistenza sanitaria. Orbene, il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale appare, sul punto, immune da vizi di illogicità ed in sintonia con i principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità. E', invero, indirizzo consolidato quello secondo cui l'instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è la fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deriva l'obbligo di agire a tutela della salute e della vita; vi fu certamente quindi da parte del F. la violazione di una regola cautelare, in relazione alla posizione di garanzia da lui assunta nei confronti della S..
Come detto, risultano invece fondate le doglianze relative alla ritenuta sussistenza del nesso causale.
Per un corretto inquadramento della problematica relativa all'accertamento del nesso di causalità, appare indispensabile soffermarsi preliminarmente, sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, con specifico riferimento alla condotta omissiva in materia di colpa professionale medica.
In epoca meno recente è stato talora affermato che a far ritenere la sussistenza del rapporto causale, "quando è in gioco la vita umana anche solo poche probabilità di successo.... sono sufficienti" (Sez. 4, n. 4320/83); in altra occasione si è specificato che, pur nel contesto di una "probabilità anche limitata", deve trattarsi di "serie ed apprezzabili possibilità di successo" (considerandosi rilevante, alla stregua di tale parametro, una possibilità di successo del 30%: Sez. 4, n. 371/92); altra volta, ancora, non aveva mancato la Suprema Corte di affermare che "in tema di responsabilità per colpa professionale del medico, se può essere consentito il ricorso ad un giudizio di probabilità in ordine alla prognosi sugli effetti che avrebbe potuto avere, se tenuta, la condotta dovuta..., è necessario che l'esistenza del nesso causale venga riscontrata con sufficiente grado di certezza, se non assoluta...almeno con un grado tale da fondare su basi solide un'affermazione di responsabilità, non essendo sufficiente a tal fine un giudizio di mera verosimiglianza" (Sez. 4, n. 10437/93). In tempi meno remoti la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha costantemente posto l'accento sulle "serie e rilevanti (o apprezzabili) possibilità di successo", sull'"alto grado di possibilità", ed espressioni simili (così, Sez. 4, n. 1126/2000: nella circostanza è stata apprezzata, a tali fini, una percentuale del 75 % di probabilità di sopravvivenza della vittima, ove fossero intervenute una diagnosi corretta e cure tempestive).
Alla fine dell'anno 2000 la Suprema Corte,in due occasioni (Sez. 4, 28 settembre 2000, Musto, e Sez. 4, 29 novembre 2000, Baltrocchi), ha poi sostanzialmente rivisto "ex novo" la tematica in questione procedendo ad ulteriori puntualizzazioni. In tali occasioni ...

