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Cassa forense: in tema di decorrenza della pensione di anzianità (Cassazione, Sentenza 9998/2009)

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Sentenza 9998/2009


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. DE LUCA Michele - Presidente


Dott. CUOCO Pietro - Consigliere


Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere


Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere


Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


C.N.P.A.F. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona  del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato VACCARI GIOIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;


- ricorrente -


contro


AVVOCATO xxx , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;


- controricorrente -


avverso la sentenza n. 201/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE , depositata il 15/02/2005 R.G.N. 1309/04;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;


udito l'Avvocato VACCARI GIOIA;


udito l'Avvocato CIPRIANI ROMOLO;


udito il P.M. in persona  del Sostituto Procuratore Generale Dott. f.g.Renato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 5.11.2003 avanti al Tribunale di Firenze , l'avv. xxxx convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) e premesso che:


- aveva presentato domanda di pensione di anzianità in data (OMESSO), quando aveva già compiuto i 58 anni, essendo nato il (OMESSO);


- non essendo applicabile nei suoi confronti la finestra di cui alla Legge n. 449 del 1997, articolo 59, comma 6, siccome a carico unicamente di coloro che avevano compiuto soltanto i 57 anni di età, avrebbe dovuto conseguire la pensione richiesta con decorrenza dal 1.1.1999 e non dall'1.5.1999, come invece era avvenuto;


- peraltro, essendosi fatto cancellare dall'Albo degli Avvocati, a cui si era reiscritto con decorrenza 11.12.1998, in data 15.1.1999, aveva diritto alla corresponsione della pensione solo con decorrenza dal mese successivo alla cancellazione stessa;


chiese quindi che la Cassa fosse condannata a pagargli i ratei relativi ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 1999, oltre accessori. Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza  della Cassa, il Giudice adito accolse la domanda.


La Corte d'Appello di Firenze , con sentenza del 11-15.2.2005, respinse l'appello proposto dalla Cassa, osservando che il differimento di quattro mesi nell'accesso alle pensioni di anzianità disposto dalla Legge n. 449 del 1997, articolo 59, comma 6, non poteva trovare applicazione per coloro i quali, già al momento della domanda di pensionamento, possedevano i requisiti richiesti e, in particolare, quello anagrafico dei 58 anni di età.


Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.


L'intimato xxx ha resistito con controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione della Legge n. 449 del 1997, articolo 59, commi 6 e 8, nonché vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), esponendo che, giusta il testuale contenuto della Legge n. 449 del 1997, articolo 59, comma 6, deve ritenersi che il differimento ivi previsto e riferito al periodo 1.1.1998 - 31.12.2000, non é contemplato solo per la limitata categoria di coloro che presentano la domanda di pensione avendo 57 anni, ma per tutti coloro che, in detto triennio, avendo dai 57 anni in poi, richiedano, nella concorrenza del requisito contributivo, la pensione di anzianità.


Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), esponendo che, contraddittoriamente, la sentenza impugnata da un lato aveva riconosciuto che la domanda amministrativa, costituente un elemento costitutivo del trattamento di anzianità, é rimessa alla esclusiva scelta e valutazione del soggetto interessato e, al contempo, che solo il soggetto che, per sua scelta, aveva presentato domanda di pensione avendo compiuto i 57 e non i 58 anni di età sarebbe stato destinatario del ridetto differimento dei termini di accesso al trattamento pensionistico; inoltre limitare tale differimento alla "sparuta categoria dei soli cinquantasettenni" non avrebbe avuto alcun senso  sotto il profilo della stabilizzazione della finanza pubblica, costituente la finalizzazione della normativa all'esame.

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