Impugnazione del licenziamento: termini e motivazioni (Cassazione civile, Ordinanza 4.5.2009 n. 10230)
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Ordinanza del 4 maggio 2009, n. 10230
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso xxx proposto da:
CA. GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato BIANCO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUSSO GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BA. MO. DE. PA. DI. SI. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato S. RENATO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale atto Notar VIERI GRILLO di SIENA del 05/07/2006, rep. 181378;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 795/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO , depositata il 08/09/2005 R.G.N. 1145/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato RUSSO GIUSEPPE;
UDITO l'Avvocato S. CLAUDIO per delega S. RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per: accoglimento e in subordine rimessione atti alle Sezioni Unite.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
che, con sentenza depositata l'8 settembre 2005, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 24 novembre 2003 del Tribunale di Termini Imprese, che aveva rigettato la domanda proposta da XX con ricorso ex articolo 414 c.p.c., di annullamento del licenziamento disciplinare comunicatogli dalla datrice di lavoro Ba. Mo. de. Pa. di. Si. con lettera del (OMESSO), ricevuta il (OMESSO) successivo, con le conseguenze di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 come modificato dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, articolo 1;
che, al riguardo, i giudici di merito hanno ritenuto la decadenza del C. dal diritto di impugnare il licenziamento, in quanto la lettera raccomandata che aveva preceduto il ricorso ex articolo 414 c.p.c. e con la quale era stato impugnato il licenziamento, sebbene fosse stata spedita dal lavoratore il (OMESSO), era pervenuta alla società destinataria sette giorni dopo, quindi successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 6;
rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione XX, affidandolo a due motivi;
che ha resistito alle domande la società con un proprio rituale controricorso;
che ambedue le parti hanno depositato una memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. tutto cio' premesso.
OSSERVA IN DIRITTO
1 - Col primo motivo di ricorso, Giovanni C. deduce l'omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su di un punto decisivo della controversia.
In particolare, il ricorrente denuncia il carattere meramente apparente e quindi insufficiente della motivazione della sentenza, laddove la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità agli atti unilaterali di natura non processuale spediti a mezzo del servizio postale della regola stabilita (nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 c.p.c. e della Legge n. 890 del 1982, articolo 4 comma 3) dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, secondo cui gli effetti della notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il notificante al momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario onde evitare che gravino su tale soggetto i rischi conseguenti ad attività, ritardi etc. sottratte al suo controllo e alla sua sfera di disponibilità.
Secondo il ricorrente, in base alla considerazione secondo cui l'esigenza di tutela che sorregge la motivazione della sentenza citata della Corte Costituzionale ricorrerebbe anche nel caso in cui trattasi di comunicazione a mezzo servizio postale di atti non processuali, il cui esito resta anche in tal caso al di fuori delle possibilità di controllo da parte del dichiarante, l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha escluso la possibilità di estendere a questi ultimi il medesimo principio, fondata esclusivamente sulla diversa natura, non processuale, degli atti presi in considerazione, concreterebbe una motivazione meramente apparente.
2 - Col secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 6 e articolo 1334 cod. civ. in relazione agli articoli 3 e 24 Cost..
L'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alle norme di legge citate contrasterebbe infatti, secondo il ricorrente, con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata, conducendo ad una ingiustificata diversificazione quoad effectum della tutela del lavoratore espulso", a seconda che reagisca impugnando giudizialmente o stragiudizialmente il licenziamento e in quest'ultimo caso a seconda che affidi l'impugnazione alla notificazione mediante ufficiale giudiziario che vi provveda avvalendosi del servizio postale oppure alla comunicazione mediante lettera raccomandata affidata al medesimo servizio postale.
Altrettanto erroneamente la Corte d'appello di Palermo non avrebbe, in via subordinata, accolto l'eccezione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle due norme di legge citate ove interpretate nel modo indicato, questione che il ricorrente propone anche in questa sede, in termini di contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., in quanto l'impugnazione del licenziamento verrebbe ad essere oggetto di una disciplina differenziata in maniera irragionevole.
Ed infatti l'indicata differenziazione sarebbe fondata unicamente sul tipo di atto e di modalità di comunicazione dello stesso adottati, con conseguente compromissione o comunque aggravio ingiustificato di rischi per il lavoratore in ordine alla possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, nel caso di impugnazione del licenziamento in via stragiudiziale, mediante comunicazione affidata al servizio postale.
Il ricorso riguarda sostanzialmente, in ambedue i motivi in cui è articolato, l'interpretazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 6 alla luce della disciplina relativa alla efficacia degli atti unilaterali recettizi di cui all'articolo 1334 e seg. cod. civ. (la diversa qualificazione del primo motivo di ricorso non sposta i termini del problema, in quanto il vizio di ...

