Falcone consunting SRL

Battere uno scontrino per un valore inferiore non costituisce giusta causa di licenziamento (Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Sentenza 23.2.2009 n. 4368- Avv. Lorenzo Cuomo)




Cassazione, Sentenza n. 4368/2009 del 23 febbraio 2009


Cassazione, Sezione Lavoro 





Sentenza 23.2.2009 n. 4368


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La spa Aeroporti di Roma chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha rigettato la sua impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso di C.G..

Tra le parti erano intercorsi dodici contratti di lavoro  subordinato a tempo determinato, a cominciare dal (OMISSIS) e sino al (OMISSIS), alcuni dei quali stipulati "ai sensi del punto c), n. 9, sub a)" dell'accordo interconfederale del 5 gennaio 1990 nonchè ai sensi dell'accordo sottoscritto in sede Intersind tra la società e le strutture regionali-territoriali in conformità della L. n. 56 del 1987, art. 23.

La C. con ricorso al giudice del lavoro  chiese che venisse accertata la nullità della clausola di apposizione del termine e la conseguente dichiarazione che il rapporto intercorso tra le parti era a tempo indeterminato con relativa condanna al pagamento delle retribuzioni.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarò la nullità della clausola di apposizione del termine relativa al contratto stipulato il (OMISSIS), dichiarò che il rapporto era a tempo indeterminato da tale data e condannò la spa al pagamento delle retribuzioni maturate dal (OMISSIS).

La società propose appello.

Con sentenza del 20 settembre 2004 la Corte d'Appello di Roma lo ha respinto.

La Aeroporti di Roma ricorre per cassazione per tre motivi.

Il primo è così rubricato: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1367, 1369 e ss. c.c., in relazione all'art. 9, punto c) dell'accordo del 5 gennaio 1990;

motivazione superficiale, insufficiente e contraddittoria".

Il secondo motivo di ricorso ripropone l'eccezione di estinzione del rapporto per mutuo  consenso desumibile dal fatto che la C. ha chiesto il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro  solo in data (OMISSIS).

Con il terzo motivo (rubricato come 4^) si censura la sentenza per non aver accolto il motivo di appello concernente l'aliunde perceptum.

La società ricorrente ha depositato una memoria per l'udienza, riproponendo le sue tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento al primo motivo, deve premettersi che il giudizio non può andare oltre la verifica della eventuale violazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 ss. c.c., o il vizio di motivazione. Infatti, alla controversia non si applicano le regole dettate dal legislatore del 2006, per le quali è possibile ricorrere per cassazione anche per violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro . I giudici di merito hanno ritenuto nulla la clausola di apposizione del termine contenuta nel contratto di lavoro del (OMISSIS), perchè tale contratto è stato stipulato quando era ormai scaduta la previsione collettiva che consentiva la stipulazione di contratti a termine in via sperimentale e limitatamente al biennio decorrente dalla data di emanazione del D.M. di approvazione delle singole delibere delle commissioni regionali per l'impiego (biennio scaduto il 2 maggio 1992). Previsione collettiva che aveva una sua durata specifica ed autonoma rispetto a quella del contratto collettivo in cui era inserita, soggetto al meccanismo del rinnovo tacito. La ricorrente assume che l'interpretazione dei giudici di merito avrebbe violato i criteri dettati dagli artt. 1363, 1367 e 1369 e ss. c.c.. E cioè i canoni della interpretazione sistematica, della conservazione degli effetti del contratto e della interpretazione nel senso  più consono alla natura ed all'oggetto del contratto.

Nel ricorso però non si dimostra in alcun modo perchè tali canoni sarebbero stati violati.

Più a monte, quanto ai canoni dettati dagli artt. 1367 e 1369 c.c., non si dimostra neanche che gli stessi siano applicabili. Infatti, il loro carattere sussidiario richiede che, applicati i canoni previsti dagli articoli precedenti, persistano dei dubbi. E peraltro, quello di cui all'art. 1367 c.c. è del tutto irrilevante, perchè entrambe le interpretazioni ipotizzabili implicano la produzione di effetti per il contratto. Quanto poi alla interpretazione conforme alla natura e all'oggetto del contratto è del tutto apodittico affermare che lo sia quella sostenuta dalla società ricorrente e non lo sia quella dei giudici di merito.

Il problema è di stabilire se la specifica disciplina autorizzativa di contratti a termine in deroga alla L. n. 230 del 1960 abbia una durata diversa e minore rispetto a quella del contratto collettivo nel suo complesso. A tal fine rileva certamente il canone della interpretazione sistematica, ma la sentenza impugnata compie questa operazione di ricostruzione del contenuto complessivo del contratto, rinvenendo all'interno di questa lettura complessiva una differenziazione di durata degli effetti tra il contratto in generale e la parte che riguarda specificamente l'autorizzazione a stipulare contratti a termine in deroga alla normativa generale.

L'applicazione del canone fornita dalla decisione impugnata è consequenziale, sicchè il problema riguarda il merito della interpretazione e come tale rimane al di fuori del giudizio di legittimità.

All'interno del medesimo motivo, si denunzia un vizio di motivazione, in quanto la Corte sarebbe venuta meno al dovere di rendere una motivazione congrua e sufficiente del proprio convincimento limitandosi ad aderire acriticamente all'opinione espressa dal primo giudice. Il rilievo è infondato perchè la Corte ha esposto i fatti e le critiche contenute nell'atto di appello e ha risposto ricostruendo i passaggi del ragionamento in adesione alla motivazione fornita in primo grado. In presenza di questi elementi, che vanno ben al di là di un mero rinvio al provvedimento impugnato, la motivazione può ritenersi autonoma e completa, in quanto il ragionamento del giudice di appello non deve necessariamente presentare caratteri di originalità rispetto agli argomenti utilizzati in primo grado, ma deve semplicemente vagliarne la fondatezza.

Il secondo motivo di ricorso ripropone l'eccezione di estinzione del rapporto per mutuo  consenso desumibile dal fatto che la C. chiese il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro  solo in data (OMISSIS).

La Corte sottolinea che l'ultimo contratto a termine si concluse il (OMISSIS), la C. promosse dinanzi all'UPLMO la procedura per il tentativo di conciliazione con richiesta del (OMISSIS) e in data 24 settembre 1999 depositò il ricorso giudiziario. Da tale scansione temporale ...

Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News