MEDIATORI IMMOBILIARI: l'antiriciclaggio e la collaborazione attiva
Per qualunque “addetto ai lavori” chiamato oggi ad illustrare la normativa antiriciclaggio esistente nel nostro Paese da oltre 15 anni, recentemente allargata ad una serie variegata di professionisti e operatori economici non finanziari, fra i quali, per l’appunto la categoria della “mediazione immobiliare” bisognerà necessariamente partire e fare riferimento all’esperienza finora maturata nel campo bancario e finanziario.
In tale quadro, nella veste di Responsabile antiriciclaggio di un gruppo bancario per diversi anni e già vecchio ufficiale della Guardia di finanza, affronterò questo compito cercando di sintetizzare, in concreto, gli aspetti pratici di maggiore interesse operativo a cominciare da:
- significato ed evoluzione storica del riciclaggio di denaro sporco, passando dalle raccomandazioni del Gafi, ovvero dalle condotte penalmente rilevanti definiti “reati presupposto”, fino all’attuale formulazione…provenienti da delitto non colposo…;
- conoscenza della clientela, a partire dal suo profilo soggettivo strettamente connesso all’attività economica svolta (spessore economico ed imprenditoriale), al suo tenore di vita e alla pubblica moralità;
- trasparenza dell’operazione, nel senso di comprendere appieno la natura ed origine della provvista ovvero l’esatta connessione soggettiva alla operazione immobiliare richiesta;
- compiuta identificazione della clientela e corretta registrazione e alimentazione dell’Archivio Unico (informatico o cartaceo);
- precetti e divieti contenuti nell’articolo 1 della normativa antiriciclaggio (legge nr.197/91 e successive modificazioni), avuto riguardo alla “intrasferibilità” di titoli di credito superiori alla soglia obbligatoria di registrazione (€.12.500,00), nonché al divieto di trasferimento di denaro contante e/o titoli al portatore;
- segnalazione di operazione sospetta, avuto riguardo alle responsabilità penali e amministrative conseguenti ad omesse segnalazioni. commento di una casistica di segnalazioni fatte nel mondo bancario (attività di copertura, utilizzo di prestanomi nel trasferimento di proprietà immobiliari, false fatturazioni, riciclaggio da evasione fiscale, riciclaggio garantito, buona fede e riciclaggio, usura, truffe alla pubblica amministrazione, triangolazioni commerciali con l’estero, falso in bilancio nelle fatturazioni infragruppo etc.);
- iter della segnalazione di operazione sospetta alla luce delle modifiche intervenute nel 1997;
- rapporti con uffici inquirenti – obblighi e responsabilità sulla “sospensione dell’operazione” max 48 ore (punto 6, del provvedimento uic del 24 febbraio 2006 – punto 4.3, 4° comma del decalogo della banca d’italia – edizione 2001;
- riservatezza della segnalazione di operazione sospetta (interna ed esterna), anche nei confronti della Guardia di finanza;
- metodologie operative per la ricerca e individuazione della operazione sospetta in presenza di archiviazioni informatizzate.
Gli argomenti appena accennati nella presente relazione introduttiva, sono stati ampiamente commentati nel CD rom “Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco”, promosso sul sito web www.giovannifalcone.it e numerosi altri (altalex, civile, informazione finanziaria, foro tributario, penale etc.)
Sugli stessi siti vengono frequentemente presentati numerosi interventi da parte dello scrivente sulle tematiche che qui ci occupano.
Nella seconda parte della giornata, sarà dedicato una spazio apposito per trattare gli aspetti pratici della neonata disciplina, relativamente ai compiti di identificazione del cliente, registrazione dell’operazione, comunicazione al mef e sos, oltre ad eventuali quesiti specifici di tutti gli intervenuti.
Bari, 15 febbraio 2007

