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REATI TRIBUTARI & RICICLAGGIO: reato presupposto

Cn l’ultimo aggiornamento dell’Ufficio Italiano Cambi rivolto ai “professionisti” tenuti a fornire la “collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, possiamo dire che l’ultimo velo di ipocrisia è definitivamente crollato: il reato di evasione fiscale, in presenza di danno erariale rilevante, può integrare il reato presupposto al riciclaggio(1).

Ricevetti diverse osservazioni dissenzienti allorquando, nella primavera del 2004 ebbi modo di esprimere analoghe considerazioni in ordine al “Riciclaggio da evasione fiscale” (2).  Si sosteneva che fare l’imprenditore in qualsivoglia settore della nostra economia, con tutti i timbri ed autorizzazioni necessarie rilasciate dalla Pubblica Amministrazione (licenza di esercizio, iscrizione camera di commercio, partita iva etc.), significava svolgere l’esercizio di una attività economica lecita e pertanto, non poteva considerarsi prodromica alla provenienza illecita dei profitti.

Posto che la condotta criminosa del riciclaggio contemplata dal vigente articolo 648-bis del codice penale afferma testuale: “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.”

Sarei stato sicuramente d’accordo con la diversa e più generosa linea di pensiero, ove mai lo stesso articolato avesse affermato: ...
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