Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche e nozione di intermediario (Cgce, ottava sezione, 19.2.2009 C-577/07)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
19 febbraio 2009
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Società dell’informazione – Diritto d’autore e diritti connessi – Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico – Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Nozione di “intermediario” ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29/CE»
Nel procedimento C 557/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 13 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2007, nella causa
LSG – Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH
contro
Tele2 Telecommunication GmbH,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. T. von Danwitz, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo statuire sulla seconda questione con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
avendo informato il giudice del rinvio che la Corte intende statuire sulla prima questione con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura,
avendo invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10); 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37), e 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la LSG – Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH (in prosieguo: la «LSG») alla Tele2 Telecommunication GmbH (in prosieguo: la «Tele2») in merito al rifiuto di quest’ultima di comunicare alla prima i nomi e gli indirizzi dei soggetti ai quali fornisce un accesso a Internet.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Le disposizioni relative alla società dell’informazione e alla tutela della proprietà intellettuale, in particolare del diritto d’autore
– La direttiva 2000/31/CE
3 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, come sancito al suo art. 1, n. 1.
– La direttiva 2001/29
4 Il cinquantanovesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 enuncia quanto segue:
«In particolare in ambito digitale , i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall’intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell’articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri».
5 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, tale direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.
6 L’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così dispone:
«Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo
di un’opera o di altri materiali».
7 In forza dell’art. 8 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni e mezzi di ricorso»:
«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un’azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all’origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi».
– La direttiva 2004/48
8 L’art. 8 della direttiva 2004/48 è formulato nei seguenti termini:
«1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:
a) accordano al titolare diritti di informazione più ampi;
b) disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;
d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la [propria] partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, oppure
e) disciplinano la protezione [della] riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali».
Le disposizioni relative alla tutela dei dati personali
– La direttiva 95/46/CE
9 L’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), intitolato «Deroghe e restrizioni», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:
a) della sicurezza dello Stato;
b) della difesa;
c) della pubblica sicurezza ;
d) della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;
f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l’esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);
g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui».
– La direttiva 2002/58
10 L’art. 5, n. 1, della direttiva 2002/58 prevede che:
«Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza [il] consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza».
11 Ai sensi dell’art. 6 della medesima direttiva:
«1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica [accessibili al pubblico,] devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1.
2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l’abbonato o l’utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.
(…)
5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell’accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all’interconnessione e alla fatturazione».
12 In forza dell’art. 15, n. 1, della direttiva 2002/58:
«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo [devono essere] conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea».
La normativa nazionale
13 L’art. 81 della legge austriaca relativa al diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche e ai diritti connessi (Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 81/2006 (in prosieguo: l’«UrhG»), così dispone:
«1) Chi abbia subìto la violazione di un diritto di esclusiva discendente dalla presente legge, oppure tema di poterla subire, può esperire un’azione inibitoria. Se la violazione è stata commessa, oppure rischia di esserlo, nell’esercizio di un’attività d’impresa, il proprietario dell’impresa può essere citato in giudizio anche per l’operato dei suoi impiegati o mandatari.
1 a) Se il soggetto che ha commesso o sta per commettere tale violazione fruisce a tal riguardo dei servizi di un intermediario, l’azione inibitoria di cui al n. 1 può essere esercitata anche nei confronti di quest’ultimo.
(…)».
14 Ai sensi dell’art. 87 b, nn. 2 3, dell’UrhG:
«2) Chi abbia subìto la violazione di un diritto di esclusiva discendente dalla presente legge ha il diritto di chiedere informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti o dei servizi integranti tale violazione, se detta richiesta è proporzionata alla gravità della violazione e non viola l’obbligo di riservatezza sancito dalla legge; sono soggetti all’obbligo di informazione l’autore della violazione e ogni altra persona che su scala commerciale:
1. sia stata in possesso di prodotti integranti tale violazione;
2. abbia utilizzato servizi integranti tale violazione, oppure
3. abbia fornito servizi utilizzati per commettere tale violazione.
2 a) L’obbligo di informazione di cui al n. 2 comprende, ove ...

