IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE, come reato presupposto alla ipotesi criminosa
Il decreto legislativo nr.74/2000, rivoluzionando i caratteri della vecchia legge denominata “manette agli evasori”, risalente, nella sua prima formulazione, all’anno 1982, ha sicuramente fornito lo strumento più idoneo per perseguire, se non l’evasore fiscale, sicuramente il suo complice, che rischia di essere inquisito per “riciclaggio da evasione fiscale”. Posto che, raramente e, vado a memoria, forse mai, la cronaca giudiziaria degli ultimi 20 anni ha registrato l’uso delle “manette” per i grandi evasori agli obblighi tributari, ove oggi si riuscisse a colpire efficacemente coloro che si prestano nella gestione degli enormi profitti sottratti alla tassazione diretta ed indiretta, sarebbe sicuramente un enorme passo avanti sulla strada di una maggiore equità fiscale.
Alle ipotesi contravvenzionali punibili con arresto e ammenda della vecchia disciplina, pensiamo alla omessa fatturazione, omessa annotazione di corrispettivi, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, quale che fosse la soglia di imponibile sottratto alla tassazione, è stata oggi introdotta la ipotesi delittuosa punibile con reclusione e multa. Infatti, la “dichiarazione infedele” contemplata dall’art.4 del decreto di riforma, viene punita con la reclusione da uno a tre anni allorquando si provoca un danno erariale, per ogni singola imposta, superiore a lire 200 milioni su base annua.
Da più parti si è detto ...

