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In tema di stalking e maltrattamenti

(Tribunale penale di Bari , Ordinanza 6.4.2009 n. 347)



Tribunale penale di Bari 

Ordinanza del 6 aprile 2009, n. 347


IL TRIBUNALE DEL RIESAME


riunito in Camera di Consiglio in persona  dei Magistrati:


Dr. A. MARRONE - Presidente -


Dr. A. MASTRORILLI - Giudice rel. -


Dr. A. PILIEGO - Giudice -


per decidere sul riesame proposto in data 26.3.2009 nell'interesse di M. A., avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 13.3.2009 con la quale il Gip aveva applicato la misura cautelare

della custodia cautelare in carcere per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cp. Fatti commessi in Foggia;


Uditi il relatore e il difensore all'udienza camerale odierna, esaminati gli atti,


OSSERVA


Il riesame è infondato e va rigettato.


Il M. è stato attinto dall'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia applicativa della misura della custodia cautelare predetta in quanto gravemente indiziato del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. come introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.


Va brevemente premesso che, come emerge anche dalla lettura dei lavori parlamentari, ed in particolare delle schede dell'Ufficio Studi del Dipartimento Giustizia, il fenomeno dello stalking - termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi di common-law e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni - è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).


Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso  di timore.


Per meglio comprendere la nuova fattispecie di reato occorre fare brevi riferimenti al diritto comparato, ed in particolare ai paesi di common law che sono da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking.


In generale, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, l'approccio utilizzato nei paesi di common law è così sintetizzabile: si prevede una norma penale che dà una definizione dello stalking “minimale”, cui sono connesse pene non troppo elevate; allo scattare della fattispecie (o di un fumus della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all'autorità di emanare un restraining order (o injunction), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il restraining order scatta un'aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti; spesso le misure penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti M. - psicologici (non previsti, invece, nel nostro ordinamento).


In assenza della previsione nel nostro codice penale di una specifica fattispecie di reato, il fenomeno dello stalking viene generalmente ricondotto al reato contravvenzionale di molestie (art. 660 c.p.), del tutto inidoneo a colpire lo stalker e a prevenire la possibile escalation dei suoi atti persecutori, mentre le fattispecie più gravi (ad esempio, violenza privata o i reati contro la vita o l'incolumità individuale, quali maltrattamenti) sono applicabili solo nei casi in cui la situazione è già precipitata e dunque la risposta è del tutto tardiva.


Risultano, in particolare, puniti ai sensi dell'art. 660 c.p. i comportamenti che, non integrando alcun delitto specifico contro la libertà sessuale in quanto non idonei a coartare la volontà della vittima, risultino tuttavia molesti nei confronti di essa. L'interesse tutelato dall'art. 660 c.p., peraltro, è tradizionalmente individuato nell'ordine pubblico, considerato nel suo particolare aspetto della pubblica tranquillità: nella dimensione generale dell'interesse tutelato trovano ragione la procedibilità d'ufficio per la contravvenzione e la conseguente attuazione della tutela penale a prescindere dalla volontà della persona molestata o disturbata. Al fine, quindi, di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l'incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore tale  per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 612 bis cp. Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Inoltre, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.


Nel caso di specie, le persone offese, tale B. R. e M. F., rispettivamente moglie (separata) e figlia del prevenuto, con una prima denuncia del 24.2.2009 denunciavano che il marito, scarcerato il 22.2.2009 dopo avere espiato una pena detentiva per il reato di maltrattamenti in famiglia  ed altro, nel corso del processo le aveva più volte minacciate che appena uscito dal carcere le avrebbe uccise.


Verso le 22,00 del 24.2.2009 aveva suonato insistentemente al citofono chiedendo di poter salire, ingenerando nelle due, alla luce  del comportamento pregresso, un timore di qualche rappresaglia. Le stesse chiamavano quindi la Polizia che interveniva ma non trovava più nessuno. Successivamente, verso le 24,00, suonava nuovamente il citofono, la B. rispondeva e riconosceva la voce del marito che le diceva “preparati a morire” e dopo ciò si allontanava.


Ancora, la mattina del 25.2.2009, la figlia F. trovava alcune telefonate fatte verso le 2,00 dall'utenza del prevenuto.


Va ulteriormente precisato che, con decreto dell'8.2.2009, il Giudice civile del Tribunale di Foggia aveva disposto l'allontanamento del M. dalla casa familiare, ravvisando seri pericoli per l'incolumità di moglie e figlia dello stesso.

Ancora, il 27.2.2009 in sede di sit la B., oltre a confermare quanto oggetto delle precedenti denunce, riferiva che verso le 14 del giorno prima la figlia aveva notato dai vetri il padre che guardava verso l'abitazione e le chiedeva come avrebbe fatto ad andare all'Università visto che temeva per la sua incolumità.


In quell'occasione il M. era rimasto a guardare verso l'abitazione per circa sue ore.


Il giorno successivo di mattina la B. notava nuovamente il marito in macchina sempre sotto casa delle denuncianti che ...

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