REDDITOMETRO E DINTORNI: Quando si intuisce una differenza sostanziale fra il reddito dichiarato e quello effettivo
Lo strumento di accertamento del reddito del redditometro trova sempre più applicazione nell’ambito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria , anche se si cerca di evitare un impiego indifferenziato ed indiscriminato di esso che potrebbe portare ad un incremento notevole del contenzioso. I fattori che hanno contribuito maggiormente all’acquisto, negli ultimi anni, di particolare rilievo di tale meccanismo sono sia il perfezionamento della tecnologia a disposizione dell’amministrazione per il reperimento delle informazioni necessarie per la ricostruzione della stile di vita dei contribuenti, sia la tendenza giurisprudenziale a riconoscere la portata di prova relativa a questo tipo di accertamento, lasciando la possibilità al contribuente di difendersi mediante la dimostrazione di quali siano le diverse fonti reddituali che hanno permesso di far fronte alle spese connesse a tale stile di vita condotto.
L'accertamento "sintetico" è disciplinato dall’articolo 38 comma 4 del DPR n. 600/73 esso consente al Fisco la possibilità di desumere il reddito del cittadino, qualora si evidenzia una discrepanza del 25% da quanto dichiarato dallo stesso. Tale presunzione reddituale scaturisce da elementi indicativi di capacità contributiva evidenziati dallo stesso Fisco, inerenti a spese per consumi o investimenti, che eccedono i redditi dichiarati dal contribuente.
Importanza delle differenze tra reddito effettivo e reddito dichiarato.
L’accertamento induttivo dei redditi ai sensi del comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è operativo quando per due o più periodi d’imposta, il reddito dichiarato si discosti per almeno un quarto da quello complessivo netto “accertabile” con i coefficienti indicati dalla normativa in materia.
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 19106/2005)
E' il contribuente che deve dimostrare il contrario di quanto dedotto tramite il redditometro
L'uso dei coefficienti valutativi nelle indagini (“redditometri”), contemplati dalla legge ed adottati dall’Autorità amministrativa, solleva l’Amministrazione da qualsiasi altro atto consentendo l'emissione di accertamento basandosi su calcoli numerici; a cura del contribuente fornire in sede giudiziaria la prova inversa al calcolo induttivo del redditometro.
L'applicazione dei calcoli induttivi si applicano anche agli anni antecedenti a quello analizzato. In tale conteggio si utilizzano esclusivamente “parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendentemente dal tempo dell’elaborazione”.
Non è possibile celarsi dietro una fittizia vendita o di una fortuita donazione.
Validità giuridica dell'utilizzo pregresso del redditometro
L’Ufficio impositore oltre a determinare in maniera globale il reddito sulla scorta di dati e fatti certi, li fornisce anche al Ministero delle finanze per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del DPR n. 600/1973, favorisce il riferimento a redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al ...

