DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 : qualche spunto di riflessione
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 - “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”...qualche spunto di riflessione…
Il presente decreto, oltre ad aver messo in mora il tanto atteso testo unico sulle norme di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, ha introdotto radicali innovazioni ed aggiunte alla vigente disciplina, nata, come è noto, nel lontano 1991.
Alla introduzione del “minimo” nelle sanzioni amministrative contenute nell’art.7, e quindi la possibilità per il trasgressore di fruire del beneficio del “pagamento in misura ridotta” di cui all’art.16 della legge nr.689/81, con esclusivo riferimento alle violazioni di cui al 1° e 2° comma dell’art.1 e per importi non superiori ad €. 250.000,00, è stato stabilito:• una diversa elencazione degli intermediari abilitati (ex art.4 della legge nr.197/91), escludendo da tale ambito la Pubblica Amministrazione (novità questa, sospesa per effetto della nota interpretativa dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze nelle more del decreto di attuazione preannunciato dallo stesso decreto lgs. nr.56/04 da emanarsi entro il 9.11.2004);• l’ampliamento dei soggetti tenuti agli obblighi di cui all’art.3 dello stesso decreto legislativo (obbligo di identificazione e di conservazione delle informazioni), ovvero di segnalazione di operazioni sospette di tutti i soggetti indicati al comma 1 dell’art.2 (dalla lettera a, alla lettera t);• la indicazione fra tali soggetti, dei professionisti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro (lett.s);• l’ulteriore ampliamento ai notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento di beni immobili, beni mobili o gestione di strumenti finanziari, l’assistenza o consulenza nell’apertura e/o gestione di rapporti bancari (conti correnti, gestione titoli, libretti di deposito etc.), il conferimento di capitali per la costituzione, gestione ed amministrazione di una società (enti, trust o strutture analoghe).Con riferimento alle nuove figure professionali (lettere “s” e “t”), NON si applicano gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta, per le informazioni ottenute nell’ambito di una consulenza ed assistenza, nell’assolvimento di compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario.
In ogni caso, gli “obblighi” enunciati per i citati professionisti e contenuti negli artt.2 e 3 del d.lgs nr.56/04, sono sospesi nell’attesa del preannunciato regolamento di attuazione.
In questa fase di ansiosa attesa e, in qualche misura, di relativa preoccupazione delle diverse, qualificate e valenti categorie professionali, mi permetto di fornire un modesto contributo di pensiero, approfittando dell’esperienza ...

