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E' reato la minaccia del superiore gerarchico di infliggere sanzioni disciplinari al dipendente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO  ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE


Sentenza del 6 maggio 2009 n. 19021



Composta dagli Ill. mi Sigg. :

Dott. Renato Luigi CALABRESE – Presidente -

Dott. Arturo CARROZZA – Consigliere -

Dott. Raffaello FEDERICO – Consigliere -

Dott. Vito SCALERA – Consigliere -

Dott. Gian Giacomo SANDRELLI – Consigliere – ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :

1) F. NICOLA N. IL 11/07/1960

avverso SENTENZA del 05/10/2007

CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CARROZZA ARTURO Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Alfredo Montagna  che conclude a l’inammissibilità del ricorso che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv.

Uditi i difensori Avv.


FATTO E DIRITTO


l. - La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla determinazione della pena nei confronti di XXX, in relazione al reato di cui all’art. 612, 2° comma, c.p. In danno di XXX, per avere proferito, all’indirizzo di costei, che stava vietando al primo, alla guida della propria autovettura , il transito in una zona interdetta, la seguente frase: “io sono il tuo capo e devi fare quello che dico io; lunedì ti voglio a rapporto, quella è la macchina, fai la contravvenzione”, -ma in parziale riforma

ha rideterminato i danni liquidati in favore della stessa, costituita parte civile, in € 5.00,00 2.- L’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione, falsa ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 612,2° comma c.p., in quanto: a.- la frase attribuita ad esso XXX non era idonea a coartare la libertà psichica della XXX e la sua determinazione; b.- il male minacciato non poteva dipendere da esso stesso, perché egli, come sindaco non era legittimato ad infliggere sanzioni disciplinari; c. - nessuno scopo giusto aveva da perseguire perché egli aveva già percorso la strada in senso  vietato e aveva sollecitato la compilazione del verbale; d.- la frase proferita doveva ritenersi una mera manifestazione di un’intenzione priva di attuabilità; e.- la frase era stata pronunciata in uno stato di “ ira sociale” davanti all’arroganza della XXX, animata dalla smania di censurare pubblicamente, anche al di là dello zelo, il sindaco; f.- la minaccia non doveva ritenersi il grave; g.- l’ipotesi delittuosa poteva ritenersi quella di cui all’art. 650 c.p.

3.- ...

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