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RISPARMIO GESTITO & RICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell'operazione

La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la clientela.

Possiamo altresì trovare alcune SGR che vendono direttamente i propri prodotti finanziari al pubblico, senza la collaborazione del classico sportello bancario.

La identificazione del cliente, pertanto, potrà essere diretta/indiretta in relazione alla eventuale presenza della banca collocatrice.

Per ambo i casi testè sommariamente descritti, in base al combinato disposto degli articoli 11 (lett.e), 36, 37, 41 e 51 dell’emananda nuova normativa antiriciclaggio, anche le società che si occupano del “risparmio gestito” devono assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazione sospetta, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di formazione del personale, di valutazione e gestione del rischio, oltre alla garanzia dell’osservanza delle norme pertinenti.

Quanto sopra, con la finalità ultima di prevenire e/o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Quello che appare certo invece, è la necessità della migliore sinergia (società di gestione e banca depositaria) per modulare un’adeguata verifica della clientela. L’esigenza è ambivalente. Infatti,  tutti i protagonisti citati anche per effetto delle programmate ed importanti integrazioni del d. lgs. 231/2001, laddove saranno previste pesanti sanzioni amministrative per delitti di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita (ex. art. 648bis e 648ter del c.p.) in capo alla persona giuridica per condotte illecite di rilevanza penale commesse dai dipendenti.

Ci si riferisce all’articolo 63 del preannunciato nuo testo dell'antiriciclaggio, laddove al comma 3) si legge:

“ Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, nr.231, dopo l’articolo 25 sexies è inserito il seguente articolo:

art.25-septies. (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. in relazione agli illeciti di cui ai commi precedenti, il ministero della giustizia, sentito il parere dell’uif, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, nr.231.” gli obblighi di adeguata verifica potranno essere assolti in forma “semplificata” (ex articolo 25 t.u. antiriciclaggio) ovvero esclusi in presenza di ...
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