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POSTE ITALIANE: Causa di lavoro - costituzionalità

SENTENZA N. 214

ANNO 2009


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

- Francesco       AMIRANTE     Presidente

- Ugo             DE SIERVO      Giudice

- Paolo           MADDALENA         "

- Alfio           FINOCCHIARO       "

- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

- Luigi           MAZZELLA          "

- Gaetano         SILVESTRI         "

- Sabino          CASSESE           "

- Maria Rita      SAULLE            "

- Giuseppe        TESAURO           "

- Paolo Maria     NAPOLITANO        "

- Giuseppe        FRIGO             "

- Alessandro      CRISCUOLO         "

- Paolo           GROSSI            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), degli artt. 1, comma 1, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e dell'art. 4-bis, del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dal Tribunale di Roma co n ordinanze del 26 febbraio 2008 e del 26 settembre 2008, dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza del 2 ottobre 2008, dal Tribunale di Trani con ordinanza del 21 aprile 2008, dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza del 26 settembre 2008, dal Tribunale di Ascoli Piceno con due ordinanze del 30 settembre 2008, dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 16 ottobre 2008, dalla Corte d'appello di Bari con ordinanza del 22 settembre 2008, dal Tribunale di Viterbo con ordinanza del 10 ottobre 2008, dal Tribunale di Milano con quattro ordinanze del 19 novembre 2008, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza del 12 novembre 2008, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 17 ottobre 2008, dal Tribunale di Milano con due ordinanze del 24 dicembre 2008, dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza del 10 dicembre 2008, dalla Corte d'appello di L'Aquila con ordinanza del 14 gennaio 2009 e dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza del 21 ottobre 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 217, 413, 427, 434, 441, 442 e 443 del registro ordinanze 2008 ed ai nn. 4, 12, 22, 25, 26, 27, 28, 43, 70, 86, 87, 93, 95 e 102 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 53, prima serie speciale, dell'anno 2008 e nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 e 15, prima serie speciale, dell'anno 2009.

    Visti gli atti di costituzione di Gennaro Rizzo, fuori termine, di Savino Digiorgio, di Zitouni Chalouach, di Antonio Di Giuseppe, di Anita Rosati, di Salvatore Giallombardo, di Sonia Pirri, di Rizzo Gennaro, fuori termine, di Simona Bulla, di Ignazio Marra, di Antonio Passavanti, di Veronica De Mitri, di Greco Giuseppe, di Poste Italiane S.p.A., nonché gli atti di intervento della Associazione "Articolo 21 Liberi di" e del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella udienza pubblica del 23 giugno 2009 e nella camera di consiglio del 24 giugno 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

    uditi gli avvocati Domenico Carpagnano per Savino Digiorgio, Vittorio Angiolini e Gloria Pieri per Zitouni Chalouach, Franco Berti per Antonio Di Giuseppe, Vittorio Angiolini e Domenico Carpagnano per Anita Rosati, Sergio Galleano per Sonia Pirri, di Greco Giuseppe, di Rizzo Gennaro, fuori termine, Paolo Molteni e Fabio Fabbrini per Simona Bulla, Domenico D'Amati per Ignazio Marra, Sergio Galleano e Sergio Vacirca per Antonio Passavanti, Vincenzo de Michele e Sergio Galleano per Veronica De Mitri, Luigi Fiorillo, Arturo Maresca e Roberto Pessi per Poste Italiane S.p.A. e gli avvocati dello Stato Fabio Tortora, Paolo Gentili e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

    1. - Nel corso del giudizio civile promosso da G. R. contro la Poste Italiane S.p.A. perché fosse dichiarata l'invalidità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 1 02 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 (r.o. n. 217 del 2008).

    Osserva il rimettente che la norma censurata ha introdotto per le aziende concessionarie del servizio postale la possibilità, entro determinati limiti temporali (sei mesi nel periodo compreso tra aprile ed ottobre di ogni anno e quattro mesi per periodi diversamente distribuiti) e quantitativi (15 per cento dell'organico aziendale) di procedere ad assunzioni a tempo determinato senza l'obbligo di indicazione scritta della causale (come invece previsto in generale dall'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001). Inoltre, anche la disciplina sanzionatoria sarebbe più lieve rispetto a quella prevista per i contratti stipulati ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, perché l'art. 5, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, richiamando esclusivam ente l'ipotesi della successione dei contratti stipulati ex art. 1 dello stesso decreto legislativo, non prevederebbe la conversione in contratto a tempo indeterminato in caso di successione di contratti regolati dall'art. 2.

    Ad avviso del giudice a quo, tale disciplina comporterebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori in generale e quelli addetti al servizio postale, per i quali non opera necessariamente la disciplina - anche sanzionatoria - di carattere generale. Difettando, nel settore postale, quelle peculiarità che possano giustificare deroghe alla disciplina generale, l'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 non risponderebbe a criteri di ragionevolezza o di razionalità e pertanto sarebbe lesivo dell'art. 3 della Costituzione.

    Quanto agli altri parametri costituzionali invocati (artt. 101, 102 e 104 Cost.) il rimettente afferma che l'introduzione di una "acausalità" per le assunzioni a termine nel settore postale sottrae in maniera ingiustificata al giudice ordinario il potere di verifica delle effettive ragioni oggettive e temporanee poste alla base di dette assunzioni con conseguente lesione delle prerogative del potere giudiziario.

    2. - Si è costituita Poste Italiane s.p.a. che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

    La società deduce che il datore di lavoro che assume un lavoratore ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001 non è tenuto a specificare le ragioni dell'apposizione del termine, mentre resta tenuto a rispettare le altre norme contenute nel citato decreto legislativo in materia di divieti, di proroghe, di successione dei contratti, di divieto di discriminazione, di formazione, di criteri di computo e di informazione.

    Ad avviso della società, poi, la dedotta violazione degli artt. 101 e 104 Cost. sarebbe inammissibile per carenza di motivazione, non essendo dato comprendere in che modo la funzione giurisdizionale sia stata limitata con l'introduzione della norma denunciata.

    3. - Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, rinviando al prosieguo ogni difesa.

    4. - Nel corso di un giudizio civile promosso da M. D. R. contro Poste Italiane s.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro per insussistenza della ragione sostitutiva addotta a sostegno della clausola temporale e la statuizione della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, sin dalla data dell'assunzione, con condanna della società convenuta a riammettere la ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla scadenza del termine nullo, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, per violazione degli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., e dell'art. 4-bis dello stesso d.lgs. n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, 104, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 413 del 2008).

    4.1. - Sulla prima questione, il rimettente deduce che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, l'apposizione del termine per ragioni sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, era consentita - dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - a condizione che fosse indicato il nominativo del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione. Aggiunge che tale disposizione è stata abrogata (insieme con tutta la legge n. 230 del 1962), dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001; il che comporterebbe l'abolizione dell'onere di indicazione del lavoratore sostituito, onere non riprodotto nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001.

    Il Tribunale di Roma afferma che il d.lgs. n. 368 del 2001 è stato emanato nell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000), per l'attuazione della direttiva n. 1999/70/CE, la quale non detta alcun principio o obiettivo, né alcuna regola vincolante per gli Stati membri al fine di garantire ai lavoratori a termine un livello di tutela minimo per quanto attiene ai presupposti per l'uso del termine in un singolo contratto.

    Ad avviso del giudice a quo, la predetta direttiva comunitaria pone solamente, fissandone le linee di perseguimento, due obiettivi: la garanzia del principio di non discriminazione e la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo in successione di contratti o rapporti a tempo determinato. Il rimettente aggiunge che la clausola di non regresso contenuta nell'art. 8, punto 3, dell'accordo quadro recepito dalla direttiva dispone che l'applicazione dell'accordo quadro «non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso» e la legge n. 422 del 2000 delegava il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a varie direttive, disponendo ch e «i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che nelle materie trattate da tali direttive, la disciplina fosse pienamente conforme alle prescrizioni medesime, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

    Pertanto, secondo il Tribunale di Roma, poiché dalla legge di delega non è desumibile altro mandato al Governo che quello di dare puntuale attuazione alla direttiva in questione, l'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, nell'abrogare la previgente disciplina nazionale in materia (e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1962), avrebbe operato in carenza di delega e, quindi, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

    Il rimettente sostiene, inoltre, che gli artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 lederebbero anche l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Infatti la Corte di giustizia, nella sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04, Mangold, ha ritenuto che la direttiva in esame non vieta come tale una reformatio inpeius della protezione offerta ai lavoratori a termine, a condizione che essa non sia in alcun modo collegata all'applicazione di questa; invece, nella fattispecie, tale reformatio è stata real izzata proprio nel provvedimento destinato specificamente a dare applicazione alla direttiva, e dichiaratamente allo scopo di darvi attuazione.

    4.2. - Per quel che concerne l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, il Tribunale di Roma afferma che tale norma non sarebbe applicabile al giudizio a quo, perché essa, nel prevedere che «Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1 966, n. 604, e successive modificazioni», essa fa riferimento solamente alla violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, mentre nel giudizio principale, ove fosse accolta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, risulterebbe violato l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1962.

    In subordine, ad avviso del giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, del d.l. n. 112 del 2008, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., sarebbe rilevante e non manifestamente infondata.

    Sotto il primo profilo, il rimettente afferma che - secondo i principi dettati dagli artt. 1419, comma 2, e 1339 del codice civile, che dovrebbero trovare applicazione se non fosse in vigore la disposizione qui censurata - dalla nullità della clausola del termine discenderebbe, secondo il c.d. diritto "vivente", il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni parametrato alle retribuzioni maturate dal momento in cui il prestatore abbia messo in mora il datore di lavoro, offrendogli le sue prestazioni.

    Ad avviso del Tribunale di Roma l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, sostituendo retroattivamente alla predetta tutela risarcitoria una indennitaria, violerebbe l'art. 3 Cost., poiché riserva una tutela di rango inferiore ad alcuni lavoratori per il solo fatto di avere un giudizio in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

    Secondo il rimettente, ancora più ingiustificata sarebbe la discriminazione operata nei confronti dei lavoratori in questione, rispetto a quelli che hanno giudizi in corso nei quali vengono in discussione le conseguenze dell'invalidità della clausola del termine che sia disciplinata, ratione temporis, dal sistema normativo previgente di cui alla legge n. 230 del 1962 e i lavoratori che non abbiano ancora instaurato una controversia.

    Il giudice a quo sostiene che l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 lede anche l'art. 117, primo comma, Cost. in rapporto agli obblighi assunti dallo Stato italiano con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848), il cui art. 6 vieta al legislatore di intervenire con norme ad hoc per la risoluzione di controversie in corso.

    Ancora, l'art. 4-bis si pone, secondo il rimettente, in contrasto con gli artt. 101, 102, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., perché un intervento della legge che - come nella specie - riguardi esclusivamente un certo tipo di giudizi in corso ad una certa data è privo del carattere di astrattezza proprio della funzione legislativa, assumendo carattere provvedimentale generale.

    5. - Si è costituita in giudizio Poste Italiane s.p.a., la quale chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

    5.1. - La società anzitutto contesta la prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 radicata sulla violazione della "clausola di non regresso" e, per questo tramite, la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Secondo la società Poste Italiane, la funzione di detta clausola è solo quella di impedire che un arretramento di tutele si fondi sulla asserita pretestuosa necessità di conformare in tal modo l'ordinamento interno alla direttiva, ma essa non vieta in assoluto ai legislatori nazionali di ridurre le proprie tutele fino al minimo comunitario.

    5.2. - Quanto all'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, la società afferma che scopo dell'intervento legislativo è il perseguimento della crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali per l'anno in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, diversificazione delle fonti di energia e rilancio delle privatizzazioni. In tale prospettiva l'art. 4-bis sarebbe stato introdotto per arginare, nell'interesse generale, l'eccessivo ampliamento dell'organico delle imprese nel caso in cui numerosi rapporti di lavoro a termine fossero tra sformati in rapporti a tempo indeterminato per via giudiziale.

    Nessun contrasto sarebbe ravvisabile con l'art. 24 Cost., in quanto la modifica, temporanea ed eccezionale dell'apparato sanzionatorio non incide sulla tutela giurisdizionale che rimane salda, mentre, quanto agli artt. 101, 102 e 104 Cost., la norma censurata non influisce sulla funzione giudiziaria, poiché il contratto a termine, oggetto del "giudizio in corso" resta comunque soggetto al sindacato giurisdizionale cui compete l'accertamento della legittimità del contratto medesimo.

    6. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione concernente gli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sia perché priva di adeguata motivazione, sia perché posta in astratto: il rimettente infatti, pur non essendo provate le esigenze sostitutive che potrebbero giustificare l'apposizione del termine, dichiara di sollevare la questione «a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sufficienza della giustificazione quale offerta e provata nel caso di specie».

    L'interveniente rileva inoltre che la questione è stata sollevata senza aver preventivamente escluso che nella fattispecie fosse intervenuto un mutuo consenso tra le parti in ordine alla risoluzione del rapporto dedotto in giudizio (ipotesi configurabile nel caso di specie, nel quale il lavoro era stato svolto per meno di tre mesi, mentre la domanda giudiziale era stata proposta quasi tre anni dopo la scadenza del termine). 

    Tale ragione di irrilevanza si estende, ad avviso della difesa erariale, anche alla censura mossa all'art. 4-bis, il quale regola le conseguenze economiche della violazione dell'art. 1, oltre che degli artt. 2 e 4: solo nel caso in cui dovesse pervenirsi alla illegittimità costituzionale dell'art. 1, la questione dell'art. 4-bis diverrebbe rilevante; ove, invece, non fosse possibile (per irrilevanza) accertare la violazione dell'art. 1, sarebbe impossibile pervenire ad un giudizio di illegittimità dell'art. 4-bis.

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la questione è, comunque, infondata nel merito.

    L'obbligo del datore di lavoro di indicare il nominativo del lavoratore sostituito, quale condizione di liceità dell'apposizione del termine, può ritenersi logicamente implicito, o ricompreso nel più ampio obbligo - prescritto dall'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 - di indicare, per iscritto, specificandole, le ragioni sostitutive. La questione dovrebbe quindi risolversi in termini interpretativi (di rigetto).

    Infondata sarebbe, infine la questione riguardante l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, norma che, ad avviso della difesa erariale, non discrimina i lavoratori interessati. Inoltre, l'ordinanza di rimessione specifica quali sarebbero le conseguenze economiche della dichiarazione di invalidità del termine in assenza dell'art. 4-bis, e nemmeno dimostra che il regime introdotto dalla norma censurata sia necessariamente deteriore rispetto agli altri possibili regimi risarcitori ipotizzabili in base alle regole generali.

    7. - Nel corso del giudizio di appello proposto dalla Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 5 febbraio 2008, che aveva accolto la domanda dei lavoratori A.O. e A.G. volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al loro contratto di lavoro, in violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la Corte di appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che, per i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in c aso di violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro secondo predeterminati criteri di calcolo dell'indennità (r.o. n. 427 del 2008).

    Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata contrasterebbe con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., poiché prevede una tutela attenuata per i lavoratori a termine che siano parti in un giudizio in corso, rispetto a tutti gli altri lavoratori a tempo determinato, e con l'art. 24 Cost., perché un intervento legislativo che, come nella specie, riguarda solo un certo tipo di controversie pendenti ad una certa data sarebbe privo del carattere di astrattezza proprio della legislazione ed assumerebbe carattere provvedimentale generale con riguardo ai giudizi in corso, invadendo così l'area riservata al potere giudiziario. Con la conseguenza che ne sarebbero pregiudicati i soli ricorrenti che, per ragioni assolutamente cas uali, abbiano introdotto la causa prima dell'entrata in vigore della legge censurata e la stessa non fosse stata definita prima della medesima data.

    Precisa la Corte di appello di Torino che la norma censurata appare tanto più irragionevole, perché distingue tra coloro che per motivi indipendenti dalla loro volontà (attività del sindacato o del legale, durata dei processi) hanno ottenuto una sentenza non più impugnabile e coloro che hanno ancora un giudizio in corso, pur avendo ipoteticamente stipulato un contratto a termine con lo stesso datore di lavoro e nello stesso periodo; e, ancora, tra coloro che hanno depositato il ricorso introduttivo del giudizio il giorno prima della pubblicazione della legge e coloro che lo depositano il giorno dopo la sua entrata in vigore.

    8. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'irrilevanza della questione in quanto il giudice a quo non si è pronunciato sulla illegittimità del termine, prima di affrontare la norma censurata.

    Nel merito, la difesa erariale sostiene che il presupposto di fatto della norma censurata è stato l'enorme dilatazione del contenzioso diretto a contestare la validità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro, con possibile vanificazione, a causa dell'incertezza delle conseguenze economiche delle dichiarazioni di invalidità delle clausole oppositive del termine, delle finalità della riforma della disciplina del contratto a tempo determinato operata dal d.lgs. n. 368 del 2001 (aumento delle possibilità di accesso al lavoro subordinato per lavoratori destinati altrimenti a forme ancora più precarie di lavoro).

    L'interveniente nega, poi, che l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 discrimini i lavoratori interessati dai contenziosi in corso, anche perché le soluzioni offerte dalla giurisprudenza circa le conseguenze economiche della dichiarazione di invalidità del termine apposto al contratto di lavoro non sono mai pervenute a costituire un "diritto vivente" e il rimettente non ha dimostrato che il sistema sanzionatorio introdotto dalla norma censurata sia necessariamente deteriore rispetto ad altri regimi.

    Infine, non sussisterebbe alcuna lesione della tutela giurisdizionale, poiché un intervento legislativo applicabile alle controversie in corso è in linea di principio ammissibile qualora giustificato (come nella fattispecie) da una particolare situazione oggettiva rispetto alla quale esso sia logicamente coerente.

    9. - Nel corso di un giudizio promosso da S. D. contro Poste Italiane s.p.a. diretto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti dalle parti «per ragioni di carattere sostitutivo», in quanto nei documenti negoziali non sarebbero stati specificamente indicati i lavoratori sostituiti, né la ragione per la quale questi ultimi sarebbero rimasti assenti dal lavoro, il Tribunale di Trani, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. (r.o. n. 434 del 2008).

    Secondo il giudice a quo, la fattispecie contrattuale sarebbe pacificamente disciplinata - ratione temporis - dall'art. 11 del d.lgs. n 368 del 2001, che ha abrogato la legge n. 230 del 1962, ivi compreso l'art. 1, comma 2, lettera b), a mente del quale era consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto quando l'assunzione avesse avuto luogo per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro fosse stato indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

    Aggiunge il rimettente che la norma censurata rappresenta un arretramento di tutela per il lavoratore, il quale non può più pretendere che, già nel contratto, gli siano fornite le informazioni che gli consentano di valutare preventivamente l'opportunità di promuovere o meno l'azione giudiziaria e di evitargli, nel caso in cui scelga la strada dell'azione, il rischio di trovarsi, nel processo, di fronte a situazioni di fatto non valutabili in anticipo. 

    Premesso che il d.lgs. n. 368 del 2001 è stato adottato dal Governo italiano in esecuzione della delega conferitagli dalla legge n. 422 del 2000, osserva il rimettente che, poiché il legislatore delegante si è limitato a rinviare alle «prescrizioni» della direttiva 1999/70/CE, a sua volta intervenuta solo su alcuni aspetti della disciplina del contratto a termine ed in particolare sul «principio di non discriminazione» (clausola 4), sulle «misure di prevenzione degli abusi [.] derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato» (clausola 5), nonché sulle regole da valere in tema di «informazione e possibilità di impiego» (clausola 6) e di «informazione e consultazione» (clausola 7), dovrebbe ritenersi assolutamente «fuo ri delega» la scelta del Governo di abrogare tout court la legge n. 230 del 1962 e, per quel che qui interessa, la norma dettata, per la causale sostitutiva, dall'art. 1, comma 2, lettera b), di detta legge.

    Inoltre, ad avviso del Tribunale di Trani, sarebbe violato l'art. 76 Cost., poiché la legge di delega n. 422 del 2000 non prevedeva princìpi direttivi ulteriori rispetto all'attuazione della direttiva 1999/70/CE la quale, alla clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro da essa recepito, dispone che l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per indurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso, mentre le disposizioni censurate, sopprimendo la necessità della indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, determinano un arretramento della tutela garantita ai lavoratori del precedente regime.

    10. - Costituitosi nel giudizio di costituzionalità, il lavoratore attore nel giudizio principale, aderendo alla tesi del rimettente, rileva che la legge n. 422 del 2000, pur facendo «salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti», in realtà, con specifico, riferimento all'attuazione della direttiva 1999/70/CE, non ne ha indicato alcuno; pertanto sarebbe evidente, anche alla luce dei lavori parlamentari, la volontà del legislatore delegante di conservare la precedente disciplina del contratto a termine e, comunque, di rispettare la clausola di non regresso.

    Ne deriverebbe, ad avviso della parte privata, che le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 44 del 2008 debbano essere necessariamente estese agli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, visto che il legislatore delegato, abrogando la precedente normativa sul contratto a termine e ridisciplinando questo istituto nei termini di cui al predetto art. 1, avrebbe violato l'art. 77 della Costituzione.

    Secondo il ricorrente, l'unica interpretazione in grado di garantire la legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 è quella che, con specifico riferimento alle causali "sostitutive", preclude al datore di lavoro la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato per far fronte alla necessità di sostituire personale in ferie, a maggior ragione quando manchi, nel documento negoziale, la specificazione del nominativo del lavoratore sostituito e del motivo della sua assenza.

    11. - Si è costituita nell'incidente di costituzionalità Poste Italiane s.p.a, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

    Ad avviso della società, la clausola di non regresso sarebbe diretta ad escludere che un arretramento di tutele, in sé pienamente legittimo, possa fondarsi sul pretesto della apparente necessità di attuare una direttiva comunitaria.

    Che questo sia l'obiettivo del legislatore comunitario emerge con chiarezza dalle disposizioni contenute nella stessa direttiva 1999/70/CE, la quale, al considerando n. 3, afferma che «la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea» precisando che «Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato».

    Secondo la società resistente dalla lettura delle previsioni del d.lgs. n. 368 del 2001 emergerebbe che il legislatore nazionale, lungi dal discostarsi dalle finalità perseguite dall'ordinamento comunitario, le ha compiutamente realizzate tramite una serie di previsioni tese ad attuare i precetti di cui alla direttiva 1999/70/CE.

    In proposito, la Poste Italiane S.p.A. richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 12985 del 2008 secondo la quale «non può condividersi la tesi, sostenuta da una parte della dottrina, che, in base ad una lettura incompleta della direttiva e delle sentenze, ritiene che il primo ed unico contratto a tempo determinato, di per sé, sia estraneo all'oggetto della direttiva». A tale considerazione, la Corte di cassazione perviene valorizzando proprio i "considerando" della direttiva citata e dell'accordo quadro allegato dai quali risulta che la direttiva, oltre a stabilire "in particolare" un regime con riferimento alla parità di trattamento e alla prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di successivi rapporti a tempo determinato ha una portata "in generale" secondo cui l'accordo quadro, nello stabilire i princìpi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, si riferisce ai contratti e ai rapporti di lavoro a termine. I giudici di legittimità rimandano infine, alla lettura del considerando 14, dal quale risulta che le parti contraenti «hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali ed i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato», senza operare una distinzione tra il primo contratto a termine ed i successivi.

    12. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale la questione proposta è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla sua rilevanza.

    Invero, il rimettente avrebbe omesso di considerare che l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche se non riproduce, al comma 1, l'onere dell'indicazione espressa del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione, introduce tuttavia, al comma 2, un dovere di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato. Dunque sarebbe insufficiente la mera indicazione delle esigenze di sostituzione temporanea, perché, in forza dell'art. 1, comma 2, devono essere specificate le circostanze che inducono tali esigenze.

    Ad avviso della difesa erariale, questa lettura della norma riduce sensibilmente, sino quasi ad annullarle, le differenze tra il precetto contenuto nell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 e quello della disposizione censurata.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, poi, che la questione sarebbe anche infondata.

    Innanzitutto, la situazione che questa Corte è chiamata ad affrontare sarebbe diversa da quella esaminata dalla sentenza n. 44 del 2008, perché le norme denunciate nella presente fattispecie sono volte a regolare la materia trattata dalla direttiva, e cioè la prevenzione dell'abuso di contratti a termine.

    Inoltre questa Corte, con sentenza n. 41 del 2000, ha già affermato che, nel recepire la direttiva in esame, il legislatore nazionale avrebbe mantenuto una considerevole discrezionalità, potendo, nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modificare le garanzie esistenti.

    Orbene, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 in una certa misura rafforza le garanzie a tutela del lavoratore, che - diversamente da quanto ritiene il Tribunale di Trani - non sono significativamente attenuate o peggiorate dalla mancata previsione dell'onere di indicare il nome del lavoratore sostituito. Tale opzione normativa ricadrebbe nell'area di discrezionalità riconosciuta al legislatore interno ed appare coerente con l'evoluzione del quadro normativo in materia di diritto alla protezione dei dati personali, che in questo caso investe le prevalenti esigenze di riservatezza del lavoratore sostituito.

    13. - Nel corso del giudizio di appello proposto dalla Eso Strade s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva accolto la domanda di C. Z. diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro, in violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la Corte di appello di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (r.o. n. 441 del 2008).

    La Corte rimettente afferma che il contratto dedotto in giudizio non specifica la ragione utile a giustificare l'apposizione del termine, con la conseguenza che, dovendosi ritenere illegittimo il termine medesimo, occorrerebbe affermare la conversione del contratto da tempo ...

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