IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE: come si protrae una condotta criminale
Il riciclaggio di denaro sporco, introdotto nella nostra legislazione penale nel lontano 1978 (1), ha avuto il merito di codificare e punire un comportamento illecito vecchio quanto il mondo.
La detenzione, la sostituzione, il trasferimento di risorse provenienti da un’attività illecita, ovvero il frapporre ostacolo ad una indagine di polizia giudiziaria, da parte di soggetto estraneo alla commissione del reato presupposto (oggi riferibile a tutti i delitti non colposi), integra la rilevanza penale che qui ci occupa, sovente punita, addirittura, con una sanzione penale superiore a quella prevista per l’originario illecito.
Possiamo affermare in sintesi, che, riciclare denaro sporco, corrisponde ad una continuazione di un disegno criminoso, sia pure proseguito con modalità esecutive più sofisticate, grazie alla presenza consapevole di soggetti estranei all’originaria attività illecita. Riciclare denaro di provenienza illecita, immaginiamo attraverso la costituzione di un’attività imprenditoriale perfettamente legale, è un po’ come riciclare e, in qualche misura, reiterare un crimine già commesso da altri.
Si può infatti dire che il riciclaggio di denaro sporco si compone di due fasi, fra loro distinte ma complementari, quali:
• 1° fase – commissione del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque, punito dalla legge con reclusione e multa - ipotesi delittuosa – (evasione fiscale (2), false fatturazioni (3), traffico di stupefacenti, usura, reati ...

