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Vittima di rapine. Nessuna rendita per il dipendente pubblico (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 4.3.2009, n. 5212)

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO  ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente


Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere


Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere


Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere


Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

(Numero 5212/2009)


sul ricorso 14769/2005 proposto da:


PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 190, presso lo studio  dell'avvocato URSINO Anna Maria Rosaria, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;


- ricorrente -


contro


I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio  dell'Avvocato LA PECCERELLA Luigi e ROMEO LUCIANA, che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al controricorso;


LE. AN., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio  dell'avvocato BAUZULLI FILIPPO che lo rappresentano e difendono unitamente agli avvocati SANSONETTI PAOLO E TROSO ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;


- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 334/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/03/2005 R.G.N. 1231/03;


udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;


udito l'Avvocato RASPANTI per delega ROMEO;


udito il P.M., in persona  del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento dei primi quattro motivi, assorbimento dei successivi motivi.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso depositato in data 3.6.2000, Le. An. esponeva di essere stato licenziato da Po. It. spa il (OMESSO), per inidoneità fisica debitamente accertata dalla competente commissione ospedaliera. Negli anni 1987, 1990 e 1998 egli era stato vittima di rapine, delle quali l'ultima particolarmente lesiva, in quanto i malviventi avevano sfondato con un ariete i vetri blindati e lo avevano costretto ad aprire la cassaforte con una pistola  puntata alla tempia, In conseguenza di tali episodi, esso attore era stato trasferito, col suo consenso, dall'ufficio di (OMESSO) a quello di (OMESSO), dopodichè tornava al primo ufficio, venendo peraltro assegnato a mansioni subordinate. Le continue aggressioni all'equilibrio psico-fisico avevano compromesso la sua salute, onde egli rivendicava il pagamento di una rendita a carico dell'INAIL ed il risarcimento del danno biologico a carico di Po. It..


2. Si costituivano i convenuti e contestavano ciascuno la propria legittimazione passiva, eccependo nel merito l'infondatezza delle pretese attrici. Po. It. spiegava domanda riconvenzionale, assumendo che il presunto danno biologico era ascrivibile al Le. per il "debole comportamento" assunto; tale domanda no è stata coltivata nei successivi gradi del giudizio.


3. Il Tribunale di Lecce dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL, in quanto i fatti erano avvenuti prima della trasformazione dell'En. Po. in Società per Azioni. Nel merito, escludeva la sussistenza di postumi indennizzabili.


4. Proponeva appello l'attore nei confronti di entrambi i convenuti ed insisteva per la condanna di chi di ragione al pagamento sia della rendita, sia del risarcimento del danno biologico. Previa costituzione ed opposizione dei convenuti, la Corte di Appello di Lecce riformava la sentenza di primo grado cosi' motivando:


in assenza di specifica censura sulla legittimazione passiva dell'INAIL, la sentenza di primo grado è passata in giudicato sul punto;


i fatti per cui è causa sono anteriori al Decreto Legislativo n. 38 del 2000;


non sussiste prova del demansionamento e del conseguente danno;


sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio, sussistono invece postumi indennizzabili (disturbo post-traumatico da stress cronico) collegati all'episodio del 1998;


la percentuale di invalidità è del 20%, come accertato dal consulente tecnico;


l'onere relativo va posto a carico di Po. It..


5. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Po. It., deducendo sei motivi. Resistono con controricorso il Le. e l'INAIL.


MOTIVI DELLA DECISIONE


6. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 346 cod. proc. civ..


7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, della Legge n. 449 del 1997 articolo 7.


8. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 448 del 1998 articolo 40 comma 5.


9. Col quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 21 marzo 2000, articolo 7.


10. I quattro motivi vengono svolti congiuntamente: pone in evidenza la ricorrente che essa ha riproposto integralmente in appello la questione della legittimazione passiva e non aveva l'onere di proporre appello incidentale. A sensi del decreto citato al motivo 4 che precede, la gestione del contenzioso giudiziario insorto dopo il 31.12.1998 è di pertinenza dell'INAIL. A sensi della Legge n. 449 del 1997 articolo 53 le ...

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