STATUTO SUI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: Comma 7, art.12 della legge 27 luglio 2000, nr.212 "MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE"
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Campania nella controversia vertente tra Le Magot Club e l'ufficio di Caserta dell'Agenzia delle entrate, con ordinanza depositata il 5 dicembre 2007, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 5 dicembre 2007 e notificata il 17 novembre 2008, la Commissione tributaria regionale della Campania - nel corso del giudizio di appello proposto da Le Magot Club nei confronti dell'ufficio di Caserta dell'Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio tributario prima del decorso di 60 giorni dalla notificazione al contribuente del processo verbale di accesso - ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
che detto comma - secondo il quale, «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza» - viene censurato dal giudice rimettente «nella parte in cui non prevede la nullità dell'atto di accertamento, qualora il medesimo venga notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell'atto di accertamento»;
che il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, che: a) il contribuente aveva impugnato, di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, un avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2002, notificato il 27 dicembre 2004, deducendone l'illegittimità «per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, avendo l'Ufficio notificato l'avviso di accertamento prima dello scadere dei 60 giorni dalla notifica del "processo verbale di accesso"»; b) il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, sul rilievo che «il termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento riguarda il "pro cesso verbale di constatazione" e non il "processo verbale di accesso e richiesta di documenti"»; c) il contribuente aveva, quindi, proposto appello, ...

