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ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti

 Una delle principali novità introdotte nella vigente normativa antiriciclaggio e varata nel dicembre ‘07[1] è stata quella di calibrare gli obblighi dell’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo della relazione, in proporzione ai concreti rischi di riciclaggio,  strettamente rapportati alle caratteristiche del cliente e alla tipologia di operazione posta in essere.


Gli obblighi ed adempimenti quindi, sono direttamente proporzionali ai rischi sottostanti alla tipologia di operazione e al profilo soggettivo della clientela.

Con l’art.25 del decreto 231/07 quindi, è stata introdotta una forma differenziata di valutazione della clientela, cominciando a parlare di una nuova formulazione della “Verifica semplificata”, elencando le fattispecie in presenza delle quali si è esonerati dagli obblighi di procedere al censimento del cliente e dell’operazione sottostante.

Non si procede infatti all’adeguata verifica:

·        Quando trattasi di Intermediari finanziari di prima fascia (ex art.11, commi 1 e 2, lettere b> e c>);

·        Enti creditizi o finanziari allocati in Paesi della Comunità Europea soggetti alla III Direttiva antiriciclaggio;

·        Enti creditizi e finanziari situati in Paesi extracomunitari che abbiano adottato legislazioni che prevedano obblighi equivalenti;

·        Ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione od un organismo che svolge funzioni pubbliche.

In aderenza al detto del citato articolo 25, il Ministro dell’economia e delle finanze, con ...

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