ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti
Gli obblighi ed adempimenti quindi, sono direttamente proporzionali ai rischi sottostanti alla tipologia di operazione e al profilo soggettivo della clientela.
Con l’art.25 del decreto 231/07 quindi, è stata introdotta una forma differenziata di valutazione della clientela, cominciando a parlare di una nuova formulazione della “Verifica semplificata”, elencando le fattispecie in presenza delle quali si è esonerati dagli obblighi di procedere al censimento del cliente e dell’operazione sottostante.
Non si procede infatti all’adeguata verifica:
· Quando trattasi di Intermediari finanziari di prima fascia (ex art.11, commi 1 e 2, lettere b> e c>);
· Enti creditizi o finanziari allocati in Paesi della Comunità Europea soggetti alla III Direttiva antiriciclaggio;
· Enti creditizi e finanziari situati in Paesi extracomunitari che abbiano adottato legislazioni che prevedano obblighi equivalenti;
· Ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione od un organismo che svolge funzioni pubbliche.
In aderenza al detto del citato articolo 25, il Ministro dell’economia e delle finanze, con ...

