STALKING: continui e persistenti atteggiamenti di molestia prevedono la condanna (Tribunale di Napoli , Sentenza 30.06.2009)
Tribunale di Napoli
Sezione IV
Sentenza 30 giugno 2009
TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEZIONE QUARTA
ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA
(art. 282 ter c.p.p.)
Il Giudice per le indagini preliminari dott. Luigi Giordano;
Letta la richiesta del Pubblico Ministero pervenuta il 19 giugno 2009 di applicazione della misura della custodia cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. nei confronti di C. S., nato a N. il ******
in ordine ai seguenti reati:
a) del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. perché, non accettando la decisione di I. F. di procedere alla separazione legale, la pedinava, controllava, anche tramite terzi, i suoi movimenti, si recava sul posto di lavoro della medesima inveendo contro di lei davanti ai colleghi, le telefonava ossessivamente chiedendo contezza del contenuto delle telefonate, la minacciava ed ingiuriava di continuo, anche per strada; con tali reiterate e costanti condotte procurando alla I. un perdurante e grave stato di ansia ed il fondato timore di aggressioni gravi alla propria incolumità.
In N. dal marzo 2009 ad oggi; condotta in atto
b) del delitto di cui all’art. 572 c.p. perché, picchiandola ed ingiuriandola di continuo, anche quando la stessa era in stato interessante ed anche alla presenza dei figli minori, sottoponeva la medesima ad un regime di vita intollerabilmente vessatorio.
In N., sino al marzo 2009
c) del delitto di cui agli artt. 81, 574, c.p. perchè, in diverse occasioni, sottraeva il figlio minore G. di anni dieci alla potestà genitoriale della madre che sapeva di averlo mandato a scuola.
In N., sino al 27.5.2009, ultimo episodio
d) del delitto di cui agli artt. 612 cpv, 614 ultimo comma perché, dopo aver ripetutamente minacciato di morte la I., la seguiva sino a casa dei genitori ed ivi prendeva a calci il cancello posto avanti la porta, buttandolo giù, e facendo ingresso nella predetta abitazione.
In N. il 29.3.2009
OSSERVA
I gravi indizi di colpevolezza.
1. Con denuncia presentata in data 11 giugno 2009, I. F. ha riferito di essere sposata da circa dieci anni con C.S.. Il rapporto, fin dal fidanzamento, è sempre stato turbato dalla violenza e dalla prepotenza del coniuge. Dal matrimonio sono nati due bambini, di dieci e quattro anni. Nel corso della vita coniugale è stata più volte percossa, a seguito di litigi causati dai più futili motivi e molto spesso dinanzi ai bambini. In una di queste circostanze, il marito le ha rotto il timpano, costringendola ad un delicato intervento chirurgico. Un’altra volta le ha rotto il dito e più volte le ha tirato i capelli, staccandola anche una ciocca
Ella ha precisato: “L'ultimo episodio, risalente al 29.03.2009, si è concluso con la sua decisione di cacciarmi di casa a seguito di un ennesimo litigio. Io, esasperata da questi comportamenti, ho colto l'occasione e mi sono subito trasferita a casa dei miei genitori, dove tutt’ora risiedo con i miei due bambini. Durante la discussione mio marito mi ha apostrofato con volgarità di ogni sorta: "vattenn, mi hai fatt nu bucchin, sei una puttana e una bucchina". Giunti a questo punto, io feci per andare a preparare un borsone dove mettere le cose necessarie per andare via mentre lui continuava a minacciarmi urlando: “Ti ammazzo, t'aggia accirer”. Questa scesa si è svolta alla presenza dei figli. Le urla e le minacce sono state udite da più persone all’interno del palazzo, ma anche nel vicinato al punto che addirittura i genitori della denunciante, che abitano a pochi metri da noi, sentendo quanto stava accadendo, si sono allarmati. Il padre, in particolare, ha cercato di intervenire per riportare la calma, ma è stato invitato dall’indagato a non intromettersi in questa vicenda. La I. ha aggiunto che, a questo punto: “Dopo poco che ero andata via, però, mio marito, con una furia incontenibile si presenta nel palazzo dove abitano i miei genitori, riesce a varcare la soglia di ingresso fino a giungere al cancello che consente di entrare in casa, lo butta giù con un calcio e, incurante della violazione del domicilio dei miei genitori, incomincia ad inveire contro di me perpetrando le minacce di morte che mi aveva fatto in precedenza. Fortunatamente, in quel momento in casa dei miei genitori c'erano anche i miei fratelli che sono riusciti a braccarlo, ma ciononostante, è riuscito ugualmente a raggiungermi e a farmi cadere in terra con una spinta. A seguito delle urla e del trambusto causato dalla sua aggressione, sono giunti sul luogo molti dei condomini che, unitamente ai miei fratelli, sono riusciti a portarlo via, ma mio marito, divincolandosi dalla presa, ha sferrato un pugno contro un vetro, rompendolo”.
Dal mese di marzo in poi, dunque, la denunciante vive con i genitori, presso i quali ha condotto anche i due bambini (“che ho ritenuto di dover portare con me in quanto, se lasciati al padre, avrebbero vissuto in una situazione di totale abbandono, senza, però, impedire a mio marito di vederli ogni qual volta lo desideri”).
La denuncia, quindi, prosegue con l’illustrazione dei problemi sorti nella gestione del rapporto con i figli ed in particolare con il bambino di dieci anni.
La I. ha manifestato la sua ferma intenzione di chiudere ogni rapporto con il marito, sottolineando che l’attuazione di questa decisione è resa complicata anzitutto dal fatto che abitano a pochi metri di distanza e, soprattutto, dai suoi comportamenti che spingono nella direzione di un ricongiungimento. Ella ha riferito: “Non si contano, infatti, gli sms che mi invia quotidianamente in cui mi invita a ripensarci e a ritornare con lui, le telefonate che mi giungono dalla sua utenza mobile e talvolta anche da numeri anonimi in cui controlla le mie mosse, mi chiede cosa stia facendo in quel preciso momento proprio allo scopo di monitorare i miei comportamenti e i miei spostamenti. Ma vi è di più: dopo che io ho preso, ogni tanto, a non rispondere alle chiamate anonime e a quelle provenienti dalla sua utenza, di recente ha cominciato a telefonarmi dal numero di cellulare del bambino in modo da avere la sicurezza di poter interloquire con me”.
Il marito, infatti, ha sviluppato un sentimento di gelosia nei suoi confronti assolutamente asfissiante, sostenendo che alla base della decisione della moglie di allontanarsi non ci fossero i dissapori e i contrasti fisici e verbali che hanno sempre caratterizzato il loro rapporto, ma una presunta e infondata relazione con un altro uomo.
Recentemente, la sua gelosia lo ha portato addirittura a ricattare la moglie, minacciando di possedere delle fotografie che immortalerebbero la donna con altri uomini e di cui era entrato misteriosamente in possesso.
Ulteriori difficoltà e contrasti sono avvenuti sul luogo di lavoro della donna, dove il marito si è recato compiendo una “scenata”.
Il giorno 27.05.2009, ultimo giorno di scuola, infine, il marito ha prelevato il figlio dalla scuola, non riportandolo neppure a sera ed inducendola a sporgere una denuncia querela.
2. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la deposizione della persona offesa dal reato può essere assunta come fonte di convincimento al pari di ogni altro mezzo di prova. Il Giudice, peraltro, è tenuto a compiere un esame sull’attendibilità intrinseca del dichiarante, oggettiva e soggettiva, che deve essere particolarmente penetrante e rigoroso, in special modo nei casi in cui fossero carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto delle affermazioni della vittima. Le dichiarazioni della persona offesa possono anche essere assunte da sole come fonte di prova (cfr., Corte di Cassazione 28 febbraio 1992, Simula; da ultimo, Corte di Cassazione 29 maggio – 22 agosto 2001 n. 31400, Cipolli; Corte di cassazione 16 febbraio – 15 maggio 2001 n. 19683).
Non è necessario, in ogni caso, verificare la sussistenza di riscontri esterni, non essendo applicabile il canone di valutazione stabilito dall’art. 192 c.p.p. (cfr., tra le altre, Corte di cassazione 17 marzo 1997 n. 2540).
La deposizione della parte offesa, nonostante sia portatrice di un interesse antagonista di quello dell’imputato, pertanto, non necessita di riscontri oggettivi e non può essere valutata con un criterio differente da quello utilizzato per una persona estranea, nonostante sia sempre necessario un controllo di credibilità e di attendibilità, particolarmente presentante solo ove il suo contenuto sia contrastato da più elementi di prova (Cass. 28 novembre 2002 – 23 gennaio 2003 n. 3162).
Il giudizio di attendibilità del testimone o della persona offesa, inoltre, correttamente può essere circoscritto solo ad una parte della sua deposizione. In tema di prova testimoniale, infatti, trova applicazione il principio della “scindibilita” della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa (cfr. Corte di cassazione 6 luglio 1998 n. 7900 ; Corte di cassazione 25 luglio 1991 n. 8123; Corte di cassazione 3 novembre 1992 n. 10625). Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione e deve anche chiarire i motivi per i quali il giudizio espresso non si risolve in un ...

