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PENSIONE DI ANZIANITA' E DI VECCHIAIA: Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti.

INPS

Direzione Centrale Pensioni - Coordinamento Generale Legale


Inps, Circolare 10/07/2009 n. 89



Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti.


La ripresa dell’attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L’effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro  deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l’eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.


PREMESSA


Come è noto, l’art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30/04/1969, n. 153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.


Il D.lgs. 30/12/1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente  (art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).


Peraltro, da numerose Sedi sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro .


Con la presente circolare, sulla scorta della risposta ad interpello prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009 da parte del Dicastero del Lavoro , nonché dei precedenti giurisprudenziali in materia, si forniscono chiarimenti tesi ad assicurare l’uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.


Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico


Come precisato con circolare n. 53422 Prs./178 del 02/10/1970, al punto 3, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.


La ratio della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso  di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.


Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità.


Il Ministero del Lavoro , con la citata risposta ad interpello, ha confermato, al riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, “risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa”.



Considerazioni non dissimili sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro , in quanto il diritto al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente” (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 3).


Rimane peraltro fermo quanto chiarito al punto 2 della circolare n. 97 del 05/04/1995, a monte della quale il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti ...

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