Archivio Articoli
da la www.laprevidenza.it ========== Danno patrimoniale da processo lungo e mancata carriera(Cassazione civile sez. I, sentenza 08.11.2011 n. 23240) ===========
Il signor B..F., tenente della Guardia di finanza, in data 6 giugno 2003 propose ricorso alla Corte d'appello di Venezia a norma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, chiedendo la condanna del Ministro della Giustizia al pagamento di un'equa riparazione per i danni derivati dal mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo penale nel quale egli era stato imputato. Al ricorrente erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 81, 319, 323, 326 e 490 cod. pen., e per effetto dell'eccessiva durata del processo egli aveva subito danni alla carriera, danni biologici (per i quali era stata riconosciuta la causa di servizio dalla Commissione Medico ospedaliera di omissis il 10 luglio 1991), danni morali e danni esistenziali.Con decreto in data 5 gennaio 204, la Corte d'appello di V...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-12-27 11:36:21 | 0 commenti | continua »» |
Con la sentenza n. 26193, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un ente pubbico (nella fattispecie una Provincia) commissiona a professionisti la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un un opera (nel caso di specie un Istituto scolastico), l'omessa realizzazione dell'opera non esclude l'utilità del progetto e l'ente deve pagare, comunque, i professionisti. L'ente pubblico, peraltro, spiega la Corte, usa i disegni per ottenere i fondi e ne ricava un'utilità. La sentenza è l'esito del ricorso per cassazione della Provincia di Napoli che impugnava la sentenza della Corte di appello con cui l'Amministrazione provinciale di Napoli veniva condannata a pagare ad ognuno dei professionisti una somma di 55 mila euro per l'esecuzione di un incarico di redigere un progetto esecutivo per la realizzazione dell'Istituto Tecnico Commerciale. "Sarebbe stato preciso onere dei tre progettisti - aveva sostenuto la Provincia in Cassazione - accerta...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-12-22 14:11:59 | 0 commenti | continua »» |
RISPOSTE AI QUESITI IN MATERIA DI SEGNALAZIONEDEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI (Or.So.) (1)
Invio della segnalazione
Nelle precedenti istruzioni era previsto l’obbligo di invio delle segnalazioni da parte della capogruppo per tuttigli intermediari appartenenti al gruppo. E’ possibile continuare ad accentrare la segnalazione presso lacapogruppo?Le nuove istruzioni per la segnalazione degli organi sociali, in vigore dal 1° luglio 2011, prevedono laresponsabilità della segnalazione direttamente in capo a ciascun intermediario vigilato, anche in caso diappartenenza dello stesso a un gruppo bancario. Tuttavia, la procedura consente di conferire delegheoperative per la predisposizione e l’inoltro delle segnalazioni a soggetti terzi registrati in INFOSTAT (2); èpertanto possibile, in caso di gruppi vigilati (gruppi bancari e gruppi di SIM) optare per l’invio della segnalazione in via accentrata da parte della capogruppo o dell’outsourcer.Se u...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-12-20 15:20:12 | 0 commenti | continua »» |
DOMANDA:
In alternativa al denaro contante, posso fare accreditare lo stipendio o la pensione direttamente su una carta prepagata?
RISPOSTA
Si, ma occorre una delle cosiddette “carte ibride”, o carte conto.
Si tratta di carte ricaricabili che sono provviste di un codice IBAN identificativo, simile in tutto e per tutto a quello dei conti correnti. Sono normali carte di credito con delle funzionalità aggiuntive: permettono non soltanto di ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione, ma anche di poter effettuare prelievi e pagamenti, inviare e ricevere bonifici, domiciliare le bollette, effettuare acquisti online. Tra i costi delle carte conto non rientra alcuna imposta di bollo, ma sono previste commissioni di importo variabile sulle varie funzionalità utilizzabili.
Per i pensionati, poi, esiste una carta apposita nata da una collaborazione tra Poste italiane e INPS. Si tratta della “”INPS-CARD”, sulla quale è...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-12-20 13:38:51 | 0 commenti | continua »» |
Con ordinanza del 13 gennaio 2011 il GIP del Tribunale di Montepulciano applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di C. A.R., indagato per il reato di cui ali'art. 612 bis, commi 1 e 2, c. per avere, con condotte reiterate, molestato l'ex convivente M. L., seguendola, avvicinandola, importunandola e continuamente minacciandola anche di morte, tanto da cagionarle un perdurante grave stato d'ansia e, comunque, costringendola ad alterare le proprie quotidiane abitudini ed a rinunciare ad una normale vita di relazione; fatto aggravato perché commesso da soggetto già legato alla persona offesa da relazione affettiva.Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall'indagato, il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiate, con consequenziali statuizioni.Avverso la pronuncia anzidetta d difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indiciate.2.- Con unico...
| Inserito da Giovannifalcone il 2011-12-19 09:52:36 | 0 commenti | continua »» |

