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Sono possessore di un libretto al portatore con una somma di 4.000 euro. Vorrei riportare il saldo sotto i mille; il mio istituto di credito vuole sanzionarmi perché dovevo avere un saldo sotto i 2.500 euro. E’ giusta la decisione della banca? Cosa devo e posso fare?
RISPOSTA
Il rilievo mosso dalla banca al lettore appare corretto in quanto il saldo indicato nel libretto al portatore già da tempo è da considerarsi in contrasto con la normativa previgente la recente manovra.
Infatti, già dal 13 agosto 2011 l’importo dei libretti al portatore non poteva essere pari o superiore ai 2.500 euro secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto legge 138/2011.
Dal 6 dicembre 2012 – poi – tale limite è stato ulteriormente abbassato secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decrteo legge 201/2011 all’importo di 1.000 euro.
Ma cosa occorre fare in concreto se il saldo del libretto al por...
| Inserito da Giovannifalcone il 2012-01-31 18:25:10 | 0 commenti | continua »» |
Per la soglia dei mille euro per i pagamenti in contanti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto “salva Italia”, bisogna considerare anche gli anticipi che l’azienda eroga in contanti ai dipendenti che si devono recare in trasferta?
Sono da considerare “soggetti diversi” così come enunciato dal DL 231 del 21 novembre del 2007?
RISPOSTA
Poiché i dipendenti di un’azienda devono ritenersi soggetti terzi – ex art.49 , Dlgs 231/07, rispetto alla compagine sociale, ogni versamento effettuato in contanti dalla società agli stessi, anche a titolo di anticipo per le spese di trasferta, dovrà essere di importo inferiore a 1.000 euro per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 58 della medesima norma.
L’erogazione di anticipi sulle spese di trasferta per importi pari o superiori a 1.000 euro deve pertanto essere effettuata mediante l’utilizzo di assegni bancari non trasferibi...
| Inserito da Giovannifalcone il 2012-01-31 18:24:20 | 0 commenti | continua »» |
Una società di capitali preleva in contanti cifre superiori a 1.000 euro per erogare acconti sulla retribuzione mensile ai dipendenti che ne fanno richiesta.
Nell’arco del mese i lavoratori percepiscono più di un acconto ciascuno, ma la cifra complessiva risulta comunque inferiore a 1.000 euro.
E’ corretto il comportamento dell’azienda?
RISPOSTA
Il pagamento, effettuato in contanti, di acconti sulla retribuzione per importi complessivi inferiori alla soglia limite di 1.000 euro non viola le disposizioni antiriciclaggio.
Al riguardo si evidenzia che anche i pagamenti di importi singolarmente inferiori al limite di legge, ma complessivamente superiori, non si ritengono contrari al divieto di cui all’articolo 49, D.lgs 231/07 qualora risultino essere frutto di un preventivo accordo tra le parti /che risulti scritto).
Nessun limite è invece previsto dalla legge per prelievi in contanti dal proprio conto corrente.
L’azienda non pone ...
| Inserito da Giovannifalcone il 2012-01-31 18:23:39 | 0 commenti | continua »» |
Un titolare di partita IVA deve possedere un conto corrente (postale o bancario), prettamente dedicato all’attività che svolge?
Si può tenere un conto magari intestato anche ad un’altra persona (coniuge o figlio) e far comunque transitare tutti i movimenti, sia quelli inerenti ad un’attività che quelli personali?
E ancora, per non affrontare ulteriori costi, può un piccolo artigiano o commerciante continuare a tenere un libretto di risparmio nominativo per depositare i suoi incassi e prelevare (sempre rispettando la soglia) somme di denaro per sostenere le spese?
RISPOSTA
L’obbligo normativo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, ai quali affluiscano obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali siano effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese, era stato effettivamente introdotto, per i soggetti esercenti arti o professioni, dall’articolo 35,...
| Inserito da Giovannifalcone il 2012-01-31 17:56:05 | 0 commenti | continua »» |
Un datore di lavoro, nel corso del mese, paga al dipendente un acconto di retribuzione di 500 euro in contanti; all’atto della compilazione del cedolino il saldo al netto dell’acconto è pari a 800 euro, pagati anche questi in contanti.
Se non avesse erogato l’acconto nel corso del mese, il saldo della busta sarebbe stato superiore a 1.000 euro, quindi necessariamente da erogare con sistemi diversi dal contante.
E’ regolare il comportamento del datore di lavoro?
RISPOSTA
L’articolo 49, comma 1, del D.lgs 231/07, così come recentemente modificato dall’articolo 12 del DL 6 dicembre 2011, n.201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all’importo di 1.000 euro.
La medesima disposizione specifica come il trasferimento sia vietato anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla sogl...
| Inserito da Giovannifalcone il 2012-01-30 16:39:06 | 0 commenti | continua »» |

