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Sono nulle le sanzioni per eccesso di velocità emesse da un apparecchio di rilevazione della velocità impostato con data errata.Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 13887 del 9 giugno 2010, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro la sanzione emessa a seguito dell'accertato superamento dei limiti di velocità attraverso l'utilizzo di un apparecchio di rilevazione. In particolare lo strumento aveva stampato uno scontrino con la data del giorno prima, dando così modo al trasgressore di dubitare della regolarità del suo funzionamento. Nella breve quanto esaustiva motivazione, la Corte ha accolto queste perplessità stabilendo che "sussistono fondati elementi di dubbio sul funzionamento corretto della apparecchiatura rilevatrice della velocità, atteso che l'accertato malfunzionamento della stessa nell'apposizione della data, potrebbe essere indice di un generale difetto di tara...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-06-09 16:28:06 | 0 commenti | continua »» |
L’accertata partecipazione del contribuente ad attività imprenditoriali illecite legittima il fisco a recuperare le imposte sulle somme risultanti dai versamenti bancari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13807 di oggi, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate presentato contro un contribuente che aveva partecipato (come era risultato da alcune indagini della polizia), in qualità di socio, a un circolo ricreativo in cui veniva praticato il gioco d’azzardo. Secondo la Cassazione i giudici di merito hanno sbagliato a dare ragione all’imprenditore. In sostanza la sezione tributaria, con una sentenza molto breve, ha invertito l’onere della prova mettendolo a carico del contribuente che, in sede di rinvio, dovrà dimostrare la legittimità dei versamenti e il fatto che non sono i proventi del circolo ricreativo. “Il ricorso – si legge in sentenza – è manifestamente fondato i...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-06-09 16:24:39 | 0 commenti | continua »» |
Non può essere concessa la cittadinanza allo straniero che risulti membro attivo di un’associazione considerata vicina a un’organizzazione terroristica.Lo ha affermato il Tar del Lazio nella sentenza 15899 del 7 giugno 2010,respingendo il ricorso di un iraniano contro il decreto con cui il Ministero dell’interno respingeva la sua richiesta di cittadinanza per naturalizzazione. Il giudizio negativo era imperniato sul rapporto informativo reso dalla Questura di Ancona, recepito nel parere negativodella prefettura, dal quale emergeva che lo straniero, elemento di spicco della dissidenza iraniana, era segretario di un’associazione ritenuta vicina a un’organizzazione inserita nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. L’iraniano impugnava la decisione, sostenendo come la condizione di “elemento di spicco della dissidenza iraniana”, non potesse costituire un valido motivo per non concedere la cittadinanza, l’attivit&agra...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-06-09 13:37:51 | 0 commenti | continua »» |
Risponde solo di bancarotta preferenziale e non del più grave reato bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore di una società in dissesto che si attribuisce compensi per il lavoro prestato, senza autorizzazione degli organi sociali. Ciò semprechè la somma prelevata dalle casse sia congrua rispetto al lavoro prestato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21570 di oggi, ha accolto in parte il ricorso di un amministratore di società condannato, con rito abbreviato, dalla Corte d’Appello di L’Aquila, per bancarotta fraudolenta per distrazione. Secondo l’accusa il vertice aziendale aveva sottratto dalla casse sociali 42mila euro, quale compenso di circa sei anni di attività, senza alcuna deliberazione sociale. Dalle motivazioni emerge come ancora oggi esista un contrasto di giurisprudenza sulla questione. La quinta sezione penale ha però aderito a una linea intepretativa più mor...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-06-07 16:34:44 | 0 commenti | continua »» |
La trasmissione televisiva che invita i telespettatori a partecipare a un quiz televisivo, incentivandoli a comporre un numero a tariffa maggiorata con cui in realtà acquistano a caro prezzo loghi e suonerie per cellulari fa pubblicità ingannevole.Lo ha deciso il Tar del Lazio nella sentenza 14879 del 3 giugno 2010, confermando la sanzione irrogata dall'Autorità garante della concorrenza nei confronti di un'emittente televisiva locale. Il canale tv aveva trasmesso dei quiz durante l'estate nei quali la conduttrice invitava i telespettatoria chiamare numerazioni "899" per vincere dei premi, senza specificare che in realtà si trattava di una televendita di loghi e suonerie al costo di 15 euro a chiamata. Il regolamento del programma e l'informativa sui costi scorreva sullo schermo a caratteri minuscoli e molto velocemente, in mododel tutto sproporzionato rispetto all'indicazione del premio e dei numeri a tariffa maggiorata da chiamare per "vincere". L...
| Inserito da Giovannifalcone il 2010-06-07 12:36:17 | 0 commenti | continua »» |


