Falcone consunting SRL
Una persona fisica che ha acquistato nel 2009 azioni Google su Nasdaq per un controvalore di 30 mila euro attraverso una banca italiana e affida in gestione e/o amministrazione alla banca, su dossier titoli, tale attività finanziaria, deve indicare nel quadro RW, sezione II e Sezione III i dati relativi al possesso di queste azioni e i movimenti finanziari di acquisto relativi? RISPOSTA La risposta è negativa, in quanto – come precisato dalle stesse istruzioni al Modello RW - <<gli obblighi di dichiarazione non sussistono per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, Sim, alle società fiduciarie, alla Società Poste italiane e agli altri intermediari professionali per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti>>. DAL SOLE 24 ORE DEL 19 APRILE 2010...
Inserito da Giovannifalcone il 2010-05-28 16:32:170 commenti continua »»
Una persona che lo scorso dicembre ha “scudato” 200.000,00 euro e che ha pagato la relativa imposta straordinaria del 5% può trasferire questa somma presso un altro Istituto senza compromettere il regime di “riservatezza” garantito dalla legge dello scudo fiscale? Quali possono essere eventuali problemi/rischi che questo trasferimento potrebbe causare?   RISPOSTA Il quesito del lettore è specificamente affrontato e risolto dalla stessa amministrazione finanziaria con la circolare n.43 del 10 ottobre 2009. L’Agenzia delle entrate ha infatti affermato che << in caso di trasferimento fra intermediari del denaro e delle altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio, rimane fermo il regime di riservatezza, sempreché il nuovo rapporto sia intestato al medesimo contribuente.>>. In altre parole, le attività provenienti dal rimpatrio ( o dalla regolarizzazione, quando ammessa) sono sempre coperte da “se...
Inserito da Giovannifalcone il 2010-05-28 16:20:450 commenti continua »»
E’ reato diffondere in pubblico programmi televisivi a pagamento in assenza di un preventivo accordo con il distributore. I circoli privati non possono quindi trasmettere partite di calcio al loro interno, usando decoder comprati ad uso esclusivamente privato.Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 20142 del 27 maggio 2010, confermando la condanna dei presidenti di due circoli privati, che avevano consentito la visione di alcune partite di calcio all’interno dei club, trasmesse su un noto canale satellitare. I circoli erano muniti di decoder con smart card che permetteva la ricezione di programmi a pagamento, schede rilasciate però esclusivamente a titolo privato. I presidenti dei circoli hanno inutilmente tentato di difendersi sottolineando che in realtà il reato contestato non era configurabile, dal momento che mancava il requisito del lucro, fine che il circolo privato non ha. I giudici di Piazza Cavour hanno invece respinto le argomentazioni ...
Inserito da Giovannifalcone il 2010-05-28 13:56:500 commenti continua »»
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 12882 del 26 maggio 2010, accogliendo il ricorso di un giudice di pace di Nocera Inferiore, nel salernitano, contro una cooperativa edilizia di cui era stato socio, e dalla quale aveva acquistato un immobile negli anni ’60. La cooperativa, dopo averricevuto un avviso di rettifica in cui le si contestava l’omessa dichiarazione di operazioni imponibili relative all’anno 1995, per un totale di 700 milioni di vecchie lire, aveva ritenuto di potersi rivalere sui soci o ex soci. Il giudice si opponeva al pagamento, sottolineando da un lato di non essere più socio, e dall’altro di non essere obbligato a versare alcuna somma a titolo di rivalsa, dal momento che il diritto a quest’ultima presuppone non solo il compimento di un’operazione imponibile da parte delvenditore del bene, ma anche l’emissione della relativa fattura. La Suprema Corte ha dato ragione all’uomo, affermando che &ldquo...
Inserito da Giovannifalcone il 2010-05-27 12:54:100 commenti continua »»
È illegittima la confisca dell’auto intestata alla società per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ciò anche se con le nuove norme la misura restrittiva è in teoria obbligatoria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20093 di oggi, ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una srl di Vicenza che era stato fermato per guida in stato di ebbrezza alcolica. “Il novellato art. 186 del Codice della strada – hanno motivato i giudici della quarta sezione penale - prevede, per l'illecito in esame, la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato; ed in vista di tale obbligatoria confisca è stato adottato l'atto di sequestro preventivo. Esso, tuttavia, non tiene in conto la reale natura della confisca di cui si discute. Essa, infatti, ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che la s...
Inserito da Giovannifalcone il 2010-05-27 12:51:190 commenti continua »»
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