sabato, Aprile 20, 2024
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15 ANNI DI CONTRIBUTI VERSATI: Salva la pensione di vecchiaia

        

Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto
nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. L’Istituto, con le
circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha fornito le istruzioni relative
all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011,
rispettivamente per quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la
Gestione ex Inpdap. Nelle predette circolari, con particolare riferimento al
requisito contributivo, è stato precisato che, a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia
si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ciò
posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei
lavoratori interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di
approfondire se a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011,
sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe di cui all’art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di
requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo e misto.

2. Art. 2, comma 3,
d.lgs. n. 503 del 1992

Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono
state illustrate le disposizioni introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992
(allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il
requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia. Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs.
n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti
ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo
contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità
contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età
pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori. Al punto 2.1 della
citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla
pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15
anni, le seguenti categorie di lavoratori: a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992
hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla
normativa previgente. I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre
1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti
dalla normativa previgente sono esclusi dall\’elevazione dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai
fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi
(obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti
temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi,
da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31
dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda
successiva a tale data….

 

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