grosse novità nel mondo del credito per effetto dei nuovi indirizzi impartiti dalla banca d’italia, sulla base dei poteri che gli derivano dal testo unico bancario (d.lgs. 385/93) per il suo ruolo di supervisione nella sana e prudente gestione degli intermediari ed afferenti ad una netta distinzione fra il ruolo di “amministrazione” con quello di “controllo”.
i numerosi interessi in conflitto emersi nel corso degli scandali finanziari più recenti, sembrano aver ispirato l’alta vigilanza nella stesura dell’importante documento, posto in consultazione fino al 30 novembre prossimo.
e’ un documento, questo, nato sulle ceneri di un controllo amorfo, che in passato non ha dato segnali di particolare vitalità tanto nel sistema bancario che nel capitalismo in generale .
con esso viene ridisegnata la geografia dei poteri nella corporate governance bancaria, separando nettamente, l’organo di indirizzo e gestione da quello della vigilanza, soprattutto con riferimento al regime dualistico introdotto dalla recente riforma del diritto societario .
in altre parole, per quanto prevedibile, la mannaia del taglio degli incarichi – e quindi dei potenziali “interessi” in conflitto – ha interessato unicamente i componenti del “consiglio di sorveglianza”, che non potranno in futuro assumere incarichi diversi nell’ambito di altre realtà della stessa holding (società controllate e/o collegate ex art.2359 cc.).
ne consegue quindi che, il presidente del consiglio di sorveglianza (ma credo che il divieto riguardi ogni componente l’organo di controllo) di una società bancaria capogruppo, non potrà rivestire cariche nel consiglio di amministrazione (tradizionale) o nel comitato di gestione (nuovo regime) di società controllate o collegate, né potrà partecipare alle riunioni riguardanti la gestione medesima.
con questa neonata disposizione di vigilanza, si vuole evitare in buona sostanza che una stessa persona, componente un organo di vigilanza, con una mano “controlla” e con l’altra “gestisce”, come tante volte è capitato in passato producendo commistioni inaccettabili.
sono state poste ulteriori regole, quali:
- una particolare attenzione al numero dei componenti gli organi sociali – evitando una composizione pletorica che tende deresponsabilizzare la funzione di ognuno;
- il divieto di distribuzione delle stock options a tutti gli addetti a funzioni di controllo, oltre alla completa inibizione di altre forme di retribuzione basate su performance aziendali o su strumenti finanziari rivelatisi peraltro in passato molto fantasiosi ;
- una ulteriore disposizione ha interessato il comparto delle banche popolari, laddove esiste un capitale particolarmente parcellizzato (investitori istituzionali, minoranze qualificate), ove è stato stabilito: “le modalità di nomina e revoca degli organi aziendali devono assicurare un’adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale.”
“prevenire e’ meglio che reprimere”, sembra questo il motto che ha accompagnato la stesura di questo importante documento dell’alta vigilanza che dovrebbe restituire una ritrovata dignità agli organi di controllo ad ogni livello, nell’ottica di recuperare una efficienza smarrita da attuarsi possibilmente prima che vada definitivamente persa.
la palla passa ora alle banche, che dovranno adeguare i rispettivi statuti secondo gli indirizzi testè sommariamente enunciati ed i cui effetti benefici avremo modo di verificarli negli anni a venire.
chi vivrà, vedrà!!
bari, 21 ottobre 2007
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (gu n. 017 suppl.ord. del 22/01/2003) definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell\’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.