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APPALTI PUBBLICI – Regione Calabria – Stazione unica appaltante

O.48/2009 del 11/02/2009
Udienza Pubblica del 13/01/2009, Presidente FLICK, Redattore TESAURO

Norme impugnate: Artt. 2, c. 2°, 5°, 6° e 9°, e 11, c. 1°, della legge della Regione Calabria 07/12/2007, n. 26.

Oggetto: Appalti pubblici – Norme della Regione Calabria – Istituzione, sotto la forma di autorità regionale, di una stazione appaltante unica per tutte le amministrazioni committenti del territorio regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici – Istituzione, attraverso fonte regolamentare, di un albo ufficiale contenente l\’elenco delle aziende che possono essere destinatarie di subappalti di lavori e forniture – Asserito contrasto con i principi fissati dal codice dei contratti; Funzione di vigilanza sulle procedure di gara e di comminazione di sanzioni – Asserita duplicazione dell\’Autorità statale che vigila sui contratti pubblici, prevista dal codice dei contratti; Obbligatorietà della redazione del piano di sicurezza e coordinamento solamente per i lavori di importo superiore a 150.000 euro – Asserito contrasto con i principi fissati dal codice dei contratti.

Dispositivo: estinzione del processo
Atti decisi: ric. 12/2008

 

ORDINANZA N. 48

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Giovanni Maria  FLICK              Presidente

– Francesco       AMIRANTE             Giudice

– Ugo             DE SIERVO              

– Alfio           FINOCCHIARO            

– Alfonso         QUARANTA               

– Franco          GALLO                  

– Luigi           MAZZELLA               

– Gaetano         SILVESTRI              

– Sabino          CASSESE                

– Maria Rita      SAULLE                 

– Giuseppe        TESAURO                

– Paolo Maria     NAPOLITANO             

– Giuseppe        FRIGO                  

– Alessandro      CRISCUOLO              

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell\’Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2008.

    Udito nell\’udienza pubblica del 13 gennaio il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

    udito l\’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 febbraio 2008, depositato il successivo 19 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell\’Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), in riferimento all\’art. 117 della Costituzione;

    che il ricorrente ha censurato le suddette disposizioni sulla base dell\’assunto che esse incidono su ambiti quali il subappalto, la vigilanza sul mercato degli appalti pubblici nonché i piani di sicurezza, che devono ricondursi a competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell\’ordinamento civile;

    che la Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio;

    che, con atto depositato il 3 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno alcune motivazioni dello stesso in conseguenza dell\’approvazione della legge della Regione Calabria 5 marzo 2008, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 concernente Istituzione dell\’autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture) che ha modificato le disposizioni censurate.

    Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell\’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\’11 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


pronuncia precedente

 

 

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