O.48/2009 del 11/02/2009
Udienza Pubblica del 13/01/2009, Presidente FLICK, Redattore TESAURO
Norme impugnate: Artt. 2, c. 2°, 5°, 6° e 9°, e 11, c. 1°, della legge della Regione Calabria 07/12/2007, n. 26.
Oggetto: Appalti pubblici – Norme della Regione Calabria – Istituzione, sotto la forma di autorità regionale, di una stazione appaltante unica per tutte le amministrazioni committenti del territorio regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici – Istituzione, attraverso fonte regolamentare, di un albo ufficiale contenente l\’elenco delle aziende che possono essere destinatarie di subappalti di lavori e forniture – Asserito contrasto con i principi fissati dal codice dei contratti; Funzione di vigilanza sulle procedure di gara e di comminazione di sanzioni – Asserita duplicazione dell\’Autorità statale che vigila sui contratti pubblici, prevista dal codice dei contratti; Obbligatorietà della redazione del piano di sicurezza e coordinamento solamente per i lavori di importo superiore a 150.000 euro – Asserito contrasto con i principi fissati dal codice dei contratti.
Dispositivo: estinzione del processo
Atti decisi: ric. 12/2008
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Giovanni Maria FLICK Presidente
– Francesco AMIRANTE Giudice
– Ugo DE SIERVO “
– Alfio FINOCCHIARO “
– Alfonso QUARANTA “
– Franco GALLO “
– Luigi MAZZELLA “
– Gaetano SILVESTRI “
– Sabino CASSESE “
– Maria Rita SAULLE “
– Giuseppe TESAURO “
– Paolo Maria NAPOLITANO “
– Giuseppe FRIGO “
– Alessandro CRISCUOLO “
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell\’Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2008.
Udito nell\’udienza pubblica del 13 gennaio il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l\’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 febbraio 2008, depositato il successivo 19 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell\’Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), in riferimento all\’art. 117 della Costituzione;
che il ricorrente ha censurato le suddette disposizioni sulla base dell\’assunto che esse incidono su ambiti quali il subappalto, la vigilanza sul mercato degli appalti pubblici nonché i piani di sicurezza, che devono ricondursi a competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell\’ordinamento civile;
che la Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio;
che, con atto depositato il 3 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno alcune motivazioni dello stesso in conseguenza dell\’approvazione della legge della Regione Calabria 5 marzo 2008, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 concernente Istituzione dell\’autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture) che ha modificato le disposizioni censurate.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell\’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\’11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria