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Solo la casa nella quale la famiglia ha vissuto può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli minori e a nulla rileva la circostanza che un’altra casa nella disponibilità della coppia andata in crisi, sia più adatta alle esigenzedella prole in quanto più vicina alla scuola e ai parenti del genitore affidatario. Lo sottolinea la Prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4816. Senza successo, infatti, una moglie separata aveva chiesto la conferma della
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