Solo la casa nella quale la famiglia ha vissuto può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli minori e a nulla rileva la circostanza che un’altra casa nella disponibilità della coppia andata in crisi, sia più adatta alle esigenze
della prole in quanto più vicina alla scuola e ai parenti del genitore affidatario. Lo sottolinea la Prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4816. Senza successo, infatti, una moglie separata aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado che le aveva assegnato come casa coniugale un appartamento, diverso da quello dove la famiglia aveva vissuto unita, più rispondente ai desideri della figlia che viveva con lei.
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