La Cassazione si allinea al giro di vite sulla sicurezza dei lavoratori, attuato con l’ultima riforma. Anche nelle grandi imprese la politica aziendale scelta per preservare dai rischi gli stabilimenti deve restare nelle mani dei vertici che non possono delegare la valutazione di tali rischi né la nomina degli addetti ai lavori.
È questa l’interpretazione che la Cassazione, con la sentenza n. 4123/2009, ha dato alle nuove norme contenute nel d.lgs. 81 del 2008.
La decisione, fra le prime ad esaminare la nuova disciplina, ha stabilito che “tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 del D. Lgs., neanche nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni, rientrano la valutazione
di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 del D. Lgs., che contiene non soltanto l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP)”.