Lo sciopero senza preavviso indetto dagli avvocati puo\’ essere contestato al solo presidente dell\’assemblea. Infatti, la commissione di garanzia non è tenuta a notificare tale contestazione a ciascun professionista che ha aderito all\’astensione. Tutti i legali, ad ogni modo, sono obbligati in solido per il pagamento della sanzione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 9461 del 21 aprile 2009, ha accolto il ricorso della direzione provinciale del lavoro che aveva contestato al presidente dell\’assemblea uno sciopero fatto senza rispettare l\’obbligo del preavviso.
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