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INCAPACITA’ D’INTENDERE E DI VOLERE: L’interdizione non scatta per il grave disturbo psichico

Il grave disturbo psichico non fa scattare l’interdizione. Il giudice tutelare deve infatti ricorrere all’amministrazione di sostegno quando le attività della persona disturbata sono estremamente semplici, come “la gestione ordinaria della pensione”, vuoi per “la scarsa consistenza del patrimonio da gestire” vuoi per l’accondiscendenza di questo a non contestare le decisioni prese in sua vece.

Con la sentenza n. 9628 del 22 aprile 2009 la Corte di cassazione relega ufficialmente l’interdizione e l’inabilitazione delle persone affette da gravi patologie a rimedi di serie B, definendoli come estrema ratio.

https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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