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NOTIFICA ALLA SUOCERA? E’ valida

 


La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 10955/2009) ha stabilito che è valida la notifica dell\’accertamento delle imposte eseguita nelle mani della suocera del contribuente. Nel caso di specie, la Corte ha ribadito il principio per cui “nel caso in cui la notifica dell\’avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell\’art. 139 c.p.c., l\’obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell\’intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione della relata di notifica non ne comporta di per sé la nullità, potendo quest\’ultima derivare soltanto dall\’esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall\’interessato al fine di superare la predetta presunzione”.
“Nella specie – aggiunge la Corte -, poiché non risulta dagli atti che la persona cui è stato consegnato l\’atto sia stata trovata presso la sua abitazione deve presumersi, contrariamente all\’assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l\’abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità né l\’ulteriore requisito della convivenza – non espressamente menzionato dall\’art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l\’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la ‘persona di famiglia\’ consegnerà l\’atto al destinatario (…) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l\’atto l\’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria , senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”.

 
 

 

 CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA DEL 17 GENNAIO 2013, N. 1063

Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 86/45/2008, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di A.A. avverso una cartella di pagamento per Irpef e Irap, relativa agli anni 2001 e 2002;
– che la sentenza ha invero accertato che l’atto impositivo presupposto della cartella era stato notificato “a mani della suocera non convivente di A.”; e ne ha ritenuto la nullità della notifica, per violazione dell’art. 139, 2° co., c.p.c., che esige – a dire della sentenza – “che la persona di famiglia cui venga consegnato il plico sia convivente, o abbia un rapporto di natura tale da comportare una presunzione della situazione di convivenza”;
– che il ricorso dell’Agenzia è affidato a un motivo, nel quale invece si sostiene la tesi contraria, vale a dire che la qualifica di persona di famiglia prescinde, ai fini della regolarità della notificazione, dal requisito della convivenza, con conseguente denuncia di violazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.;
– che l’intimato resiste con controricorso;
– che è stata depositata una relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso nel senso della manifesta fondatezza del ricorso;
– che il collegio condivide il contenuto della relazione, in quanto la sentenza ha accertato, e il punto non costituisce oggetto di contrasto, che l’atto presupposto venne notificato a mani della suocera del destinatario; dunque a mani di persona che correttamente venne qualificata come “persona di famiglia”;
– che sulla questione involta dal motivo, un tempo in effetti discussa, l’orientamento di questa Corte è da ultimo consolidato nel senso che, in tema di notifica dell’avviso di accertamento, per fare presumere la qualità di persona di famiglia è sufficiente il rapporto di parentela o di affinità e non è richiesto dall’art. 139 c.p.c. il requisito della convivenza; sussiste difatti l’onere, a carico di chi assume di non avere ricevuto l’atto, di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario a casa propria, senza che assumano rilievo le sole certificazioni anagrafiche del familiare stesso (cfr. per tutte Cass. n. 26324/2009; n. 10955/2009. E anche, in altra materia, Cass. n. 21362/2010);
– che, pertanto, non è necessario stabilire, al fine di inferirne la validità della notificazione, che la consegna del plico sia avvenuta a mani di persona (di famiglia) convivente;
– che l’impugnata sentenza, non essendo uniformata al citato insegnamento, va per conseguenza cassata; e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere da questa Corte decisa anche nel merito, con pronuncia di rigetto dell’originaria impugnazione proposta avverso la cartella di pagamento;
– che il solo recente assestamento della giurisprudenza sul profilo controverso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di merito, per giusti motivi; mentre quelle di legittimità vanno poste a carico del soccombente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione contro la cartella di pagamento; compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’intimato al pagamento di quelle relative al giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

  

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