Gli immigrati possono ricongiungersi con i figli minori, e quindi portarli in Italia, anche se non hanno un posto fisso. L’importante è che guadagnino onestamente, anche con lavoretti saltuari, l’importo annuo dell’assegno sociale.
Con una sentenza depositata ieri dalla prima sezione civile la Cassazione ha chiarito, fra l’altro, che le norme della Bossi-Fini, così come modificate dal d.lgs. 5 del 2007, vanno interpretate nel senso che la domanda di ricongiungimento familiare, in presenza dei requisiti di reddito, va accettata anche se nel frattempo i figli sono diventati maggiorenni.
L’articolo 29 del d.lgs. 286 del ’98, ricordano i magistrati, prevede fra i requisiti per il ricongiungimento degli immigrati con i figli piccoli e adolescenti che lo straniero “sia titolare di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari”.
Ora potrà portarsi in Italia la figlia un senegalese al quale il Questore di Lecco aveva rifiutato il nulla osta per il ricongiungimento familiare perché non aveva uno stabile lavoro in Italia (“per l’accertata mancanza – si legge in sentenza – di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno”). L’uomo aveva impugnato il provvedimento di fronte al Tribunale di Milano e aveva vinto. Poi la decisione fu confermata dalla Corte d’Appello. Ieri la Cassazione ha chiuso il sipario sulla vicenda respingendo il ricorso del Ministero dell’Interno.
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