Salvo espressa richiesta fatta per iscritto dal cliente all’atto dell’affidamento dell’incarico, nessun obbligo incombe sul “Mediatore immobiliare” circa la verifica di eventuali vincoli (garanzie reali) sull’immobile acquistato.
Secondo le conclusioni contenute nella Sentenza nr.15926 del 7 luglio 2009 della Corte di Cassazione non spetta all’Agenzia immobiliare verificare se l’immobile in vendita è viziato o meno da ipoteca.
Ma non basta. In questi casi, anche se la trattativa non va a buon fine, la “mediazione” deve essere comunque pagata da chi ha firmato il mandato a vendere.
Nell’intermediazione in compravendita, infatti, non è compreso l’obbligo di accertare sui registri immobiliari la libertà dell’immobile da iscrizioni ipotecarie. Non rientra nella comune e ordinaria diligenza alla quale il mediatore deve attenersi spiegano gli ermellini della Suprema Corte le particolari indagini tecnico-giuridiche richieste dal cliente interessato all’acquisto.