Non gode della copertura assicurativa il consulente del lavoro che deve risarcire un cliente per colpa professionale in relazione a un’attività, come la redazione di un contratto di locazione, che “non è tipica di questa professione”.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18912 del 31 agosto 2009, ha respinto il ricorso di un consulente del lavoro che chiedeva di essere tenuto indenne dall’assicurazione, con cui aveva stipulato una polizza a garanzia della libera professione, per i danni provocati a un cliente con un contratto di locazione nullo.
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