DOMANDA
Se il titolare del patrimonio da rimpatriare dovesse venire a mancare durante il periodo dello scudo, gli eredi sarebbero tenuti ad avvalersi dello scudo o possono “rimpatriare” pagando la sola imposta di successione?
Nel caso fossero tenuti a rimpatriare a mezzo scudo, l’imposta del 5% si compenserebbe con quella di successione o si sommerebbe a quest’ultima?
Nel caso di più eredi come ci si deve comportare? Bisogna effettuare più dichiarazioni?
RISPOSTA
Tenuto conto che la copertura offerta dallo scudo fiscale di cui all’articolo 13 bis del decreto legge 1° luglio 2009, nr.78, convertito in legge 3 agosto 2009, nr.102, riguarda ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008, l’imposta di successione sarebbe ugualmente dovuta. Resta confermato, anche in questa versione dello scudo, il diritto a presentare la dichiarazione di emersione da parte degli eredi, per sanare eventuali violazioni delle norme sul monitoraggio commesse dal “de cuius”. Nel caso di più eredi, e in particolare nell’ipotesi di attività detenute in comunione, la dichiarazione riservata deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza. Pare opportuno, infine, precisare che, in caso di rimpatrio, le attività non godono del regime di riservatezza in capo agli eredi.
DAL SOLE 24 ORE DEL 19 OTTOBRE 2009