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Notaio responsabile verso il terzo solo se ha una perdita diretta

La sentenza n.22800/2009 si inserisce nell’orientamento ormai consolidato della natura contrattuale della responsabilità del notaio nei confronti dei propri clienti per l’esercizio dell’attività professionale da lui svolta.

Nel caso di specie il notaio aveva trasferito il sottotetto di un appartamento ed i nuovi proprietari avevano abbattuto il tetto sovrastante la loro proprietà, di cui erano titolari due signore estranee all’atto di trasferimento.

Il giudice di primo grado, su richiesta delle proprietarie del tetto, aveva dichiarato l’illegittimità dell’abbattimento ed ordinato il ripristino della situazione “quo ante” con condanna dei proprietari al pagamento delle spese necessarie per i lavori e del notaio, chiamato in causa dai propri clienti, per non aver rilevato l’altruità della titolarità del tetto.

Nelle more del giudizio di secondo grado le proprietarie avevano venduto il proprio tetto ai titolari dell’appartamento, facendo così venir meno la materia del contendere ed il conseguente obbligo risarcitorio a carico del notaio, a carico del quale venivano comunque poste parte delle spese dei giudizi di primo e secondo grado.

La Cassazione, nel rigettare i ricorsi delle originarie proprietarie del tetto e dei proprietari del sottotetto in ordine alla suddivisione delle spese tra le parti in causa, prende atto della corretta ricostruzione in termini di responsabilità del notaio operata dalla Corte d’Appello.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del notaio opera nei confronti dei propri clienti quale responsabilità contrattuale, derivante da contratto di mandato o, secondo la tesi preferibile, da contratto di prestazione d’opera intellettuale; viceversa la responsabilità professionale del notaio nei confronti dei terzi estranei all’atto opera come responsabilità extracontrattuale. Pertanto non tutti i terzi sono legittimati alla richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., ma solo coloro i quali abbiano sofferto una perdita patrimoniale immediata e diretta, nei limiti di cui all’art.1223 cod.civ.
Conseguentemente il regime di responsabilità del notaio nei confronti di terzi estranei all’atto è comunque subordinato all’effettivo riscontro dei presupposti sanciti dal codice civile in materia di obbligazioni.

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