“È possibile configurare in astratto la responsabilità penale per bancarotta anche a carico dell’amministratore di fatto di una società di persone, ossia del soggetto che, non necessariamente è coincidente con la figura del socio illimitatamente responsabile e quindi non necessariamente dichiarato fallito in proprio, abbia svolto in concreto poteri di amministrazione in riferimento a una società in nome collettivo o in accomandita semplice.
E ciò in quanto si ritiene che l’amministratore di fatto di una società in nome collettivo possa essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta quale destinatario dell’art. 223 l.f. che riguarda tutte le società dichiarate fallite, comprese quelle personali, indipendentemente dalla personale dichiarazione di fallimento”.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 43036 di oggi.