L’ex deve l’assegno di divorzio anche se lei, in sede di separazione, vi ha rinunciato in cambio della possibilità di tenersi la casa.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23908 dell’11 novembre 2009 ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva l’annullamento del suo obbligo di mantenere la ex perché lei, in sede di separazione, aveva barattato il mantenimento con l’usufrutto dell’abitazione.
Infatti, hanno spiegato i giudici della prima sezione civile, “gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all\’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge piú debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo”. Ma non basta. Gli Ermellini hanno inoltre precisato che “la disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell\’assegno divorzile può avvenire in un\’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati “secundum ius”, non possono implicare rinuncia all\’assegno di divorzio
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