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Una carta privata vale come rinuncia alla casa dell’ex convivente

 
 

Meno burocrazia nelle separazioni delle coppie di fatto. È infatti valida la scrittura privata con la quale uno rinuncia alla proprietà della casa di fatto comprata insieme ma con i soli risparmi dell’altro.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23691 del 9 novembre 2009, ha accolto il ricorso del figlio (erede) di uomo che aveva comprato con la sua compagna una casa, intestandola a entrambi, ma di fatto pagandola da solo e lei, dopo averlo lasciato, gli aveva firmato una carta nella quale rinunciava alla proprietà dell’immobile.
Insomma, con tale rinuncia (“negozio di natura abdicativa”), ha spiegato la seconda sezione civile della Suprema corte, “si è operato, ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, l’accrescimento della quota rinunciata in favore dell’ex compagno che, pertanto, data la proporzione delle rispettive quote, è divenuto proprietario dell’intero immobile, poi entrato a far parte della massa ereditaria”.

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