Perde la cauzione l’impresa vincitrice dell’appalto alla quale è stata annullata l’aggiudicazione dall’amministrazione per irregolarità contributive.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con una decisione del 19 novembre 2009, ha affermato che “in tema di appalto, poichè una tra le funzioni della cauzione provvisoria è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza all’intero procedimento di gara e di liquidare forfetariamente il danno subito dalla stazione appaltante , il suo incameramento è legittimo in caso dell’inadempimento del partecipante. Tale funzione non viene meno per effetto dell’aggiudicazione provvisoria , quando questa risulti comunque superata per effetto della successiva esclusione dell’impresa aggiudicataria per assenza dei requisiti partecipativi”.
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.