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SCUDO FISCALE: l’Agenzia delle Entrate risponde

Ad integrazione della circolare n. 43/E/2009, l\’Agenzia delle Entrate fornisce nuove precisazioni in merito alle problematiche derivanti dall\’emersione di attività detenute all\’estero, rispondendo a 30 quesiti presentati dalle associazioni di categorie e dalla stampa specializzata.

Di seguito, si riportano i chiarimenti di maggiore interesse.

Per gli eredi – ai fini dell\’emersione – vale la data del decesso

Se il decesso è avvenuto prima del 31 dicembre 2008, i beni sono detenuti all’estero direttamente dagli eredi che ne sono entrati in possesso dalla data di apertura della successione. In tal caso il contribuente presenta la dichiarazione riservata a nome proprio quale contribuente interessato che sana le proprie violazioni del monitoraggio e quelle commesse dal de cuius negli anni precedenti, nonché l’imposta di successione dovuta sui beni ereditati e rimpatriati o regolarizzati.

Qualora, invece, il decesso sia avvenuto nel 2009, la dichiarazione riservata va presentata a nome del defunto secondo le modalità indicate nella circolare n. 43/E/2009 ed il conto non può fruire della segretezza.

Fondo pensione estero e modulo RW

Il residente fiscale italiano iscritto ad un fondo pensione estero ha l’obbligo di indicare l’ammontare dei contributi versati al fondo (consistenza) nella Sezione II del Modulo RW e i trasferimenti relativi ai contributi effettuati nel periodo d’imposta nella Sezione III del medesimo modulo.

Se la forma pensionistica estera eroga in via anticipata i rendimenti ovvero corrisponda prestazioni pensionistiche, i trasferimenti ad essi relativi vanno anch’essi indicati nella citata sezione III.

Pertanto il mancato rispetto delle suddette indicazioni determina la violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Base imponibile dell\’imposta straordinaria

L’imposta straordinaria si applica sul valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 ed indicato nella dichiarazione riservata. Sui redditi realizzati successivamente a tale data sono dovute le ordinarie imposte sui redditi anche avvalendosi dell’intervento dell’intermediario esercitando l’opzione di cui all’articolo 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001.

Dichiarazione riservata

L’intermediario deve restituire la copia della dichiarazione riservata soltanto dopo l’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria e, in caso di rimpatrio, soltanto dopo aver ricevuto in deposito le attività emerse.

In presenza, invece, di cause oggettive che impediscono l’effettiva emersione delle attività entro il 15 dicembre 2009, il contribuente dovrà presentare una successiva dichiarazione riservata indicando l’importo delle attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate per le quali lo scudo produce i suoi effetti, anche nel caso sia intervenuta un’attività di controllo tra la prima e la seconda dichiarazione riservata.

Sempre in tema di dichiarazione riservata, l’Agenzia precisa che se il contribuente ha presentato la dichiarazione di emersione entro il 28 ottobre, data di approvazione del nuovo modello, questa è da considerarsi valida a tutti gli effetti, a meno che non ci sia necessità di integrarla per segnalare la presenza di cause che ostacolano il contestuale rimpatrio o regolarizzazione.

Rimpatrio

Il rimpatrio giuridico può avere ad oggetto sia attività finanziarie che investimenti di natura diversa tra cui anche i beni immateriali.

Nel caso di intervento di una fiduciaria si può procedere attraverso l’intestazione a quest’ultima delle attività detenute all’estero dal contribuente ovvero, anche senza intestazione, mediante il conferimento alla fiduciaria stessa di un mandato all’amministrazione delle attività.

Attraverso tale procedura l’intermediario si impegna ad applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e ad effettuare le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.

Questionario e cause ostative

I contribuenti che hanno ricevuto nelle scorse settimane i questionari relativi alle disponibilità costituite all’estero non possono avvalersi dello scudo fiscale se hanno risposto positivamente ad uno o più dei quesiti in esso contenuti.

Se invece, il contribuente ha ricevuto il questionario successivamente all’adesione alle procedure di emersione, è comunque tenuto alla sua compilazione e dovrà dimostrare all’Amministrazione finanziaria, entro trenta giorni dalla notifica del questionario, l’avvenuto rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all’estero.

Sanzioni per omessa dichiarazione

In caso di presentazione, con ritardo non superiore a 90 giorni, della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, nella quale andava compilato anche il modulo RW, qualora non siano dovute imposte, la sanzione da versare in sede di ravvedimento è pari a 21 euro (euro 258 ridotto ad un dodicesimo).

Se, invece, dalla dichiarazione risulta un’imposta dovuta la tardiva presentazione della medesima è regolarizzabile con il pagamento di una sanzione pari ad un dodicesimo del 120 per cento dell’imposta dovuta (con un minimo di 21 euro). Rimane fermo l’obbligo di pagare, nello stesso termine di novanta giorni, l’imposta non versata, unitamente ai relativi interessi legali calcolati giorno per giorno.

In entrambi i casi, è altresì dovuta in misura ridotta la sanzione specificamente prevista per l’omissione relativa alla mancata presentazione del modulo RW, pari al 10 per cento degli importi non dichiarati.

Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008 non sia stato compilato il modulo RW, la violazione può essere sanata entro il termine del ravvedimento operoso, con il versamento, in misura ridotta, della sanzione specifica del 10 per cento degli importi non indicati.

Qualora sia stata omessa anche la dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività estere, sono dovute la maggiore imposta non versata, i relativi interessi, nonché la sanzione in misura ridotta per infedele dichiarazione.

(Circolare Agenzia delle Entrate 23/11/2009, n. 49/E)

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