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PRELIEVO COATTO: Illegittimo il contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti

La Cassazione dà una bordata alle trattenute sulle pensioni dei commercialisti. È infatti illegittimo il contributo di solidarietà trattenuto dalla Cassa così come è illegittima, ha affermato la Suprema corte con la sentenza n. 25030 del 27 novembre 2009, qualunque imposizione di contributi che “non incide a monte sui criteri di determinazione” della pensione ma intacca direttamente il trattamento previdenziale, e, come tale, è “incompatibile con il rispetto del principio del pro rata”.

Ci sono volute agli Ermellini tredici pagine di motivazioni per scrivere la parola fine a un contributo che, fin dalla sua nascita cinque anni fa, aveva scontentato molti professionisti in pensione.
E il principio sancito dalla sezione lavoro in fondo alla sentenza ha una precisione quasi chirurgica: “gli enti previdenziali privatizzati – si legge – (quali la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti) non possono adottare (in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni) atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano, comunque, una trattenuta sul detto trattamento”. Non solo. Tale trattenuta – continua il Collegio – sarebbe incompatibile “con il rispetto del principio del pro rata, essendo il principio stesso stabilito proprio in relazione alle anzianità già maturate”. Bisogna evitare, insomma, che si oltrepassi il limite “della ragionevolezza, ledendo l’affidamento dell’assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati”.

 

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